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DISTRIBUTORI AUTOMATICI: ANCORA CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 22/12/2016

Distributori automatici: ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° aprile 2017 i distributori automatici dovranno avere la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi: le Entrate forniscono chiarimenti con una Risoluzione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate tramite la consulenza giuridica è tornata a fornire chiarimenti in merito ai distributori automatici di beni e servizi con la Risoluzione n. 116 di ieri, 21 dicembre 2016. In particolare, nel quesito veniva chiesto se alla luce delle modifiche normative recate, dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 - in applicazione del quale era già stato emesso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 10280 del 30 giugno 2016 – era modificata l’applicazione della disciplina ivi contenuta ai distributori automatici di biglietti per il trasporto ed, eventualmente, per la sosta regolamentata e similari.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che distributori automatici di biglietti di trasporto e sosta sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi previsto dal Dlgs 127/2015 (come modificato dal Dl n. 193/2016), in quanto non erogano alcun servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale.  In base al decreto fiscale n. 193/2016,collegato alla Legge di stabilità 2017, dal 1° aprile 2017 i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Attraverso l’espresso riferimento alla norma senza distinzione alcuna, alle “prestazioni di servizi” il legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle “distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo IVA, come somministrazioni e, quindi, prestazioni di servizi (cfr. l’articolo 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’Agenzia chiarisce che non sono distributori automatici, ad esempio, 

  • un apparecchio distributore che non eroga direttamente il servizio, come l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o la ricarica di chiavette,
  • i tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che memorizza le somme incassate,
  • gli apparecchi che non erogano beni o servizi ma solo l’attestazione (nel caso avente valore di certificazione fiscale) di servizi resi in altro modo come per i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta.

Potrebbe interessarti l'e-book: Fatturazione elettronica e trasmissione corrispettivi, aggiornato con il D. L 193/2016

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 116 del 21.12.2016

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2025

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Commenti

Cristian - 13/03/2017

A mio avviso l'articolo non è corretto, l'esclusione è da interpretare in questo senso: l’apparecchio distributore non eroga beni/servizi direttamente (come avviene per cibi e bevande) o indirettamente (come avviene per l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette), ma fornisce solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene per i pedaggi autostradali). Nell'articolo invece fate capire che l'acquisto di gettoni è escluso.

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