News Pubblicata il 14/12/2016

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Accordo sulla detassazione premi negli studi professionali

detassazione premi di produttività negli studi professionali: firmato l'accordo quadro il 6 dicembre 2016



Al via la detassazione negli Studi Professionali: in data 6 dicembre 2016 Confprofessioni e le controparti sindacali (Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil) hanno sottoscritto l’intesa quadro che consente a tutte le strutture professionali di accedere alla detassazione dei premi di produttività.

Le parti sociali hanno adottato un modello di accordo territoriale che lascerà ai singoli Studi la facoltà di scegliere gli indici e gli obiettivi di produttività, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto.

L’intesa ha recepito le disposizioni della legge di stabilità 2016 che ha reintrodotto la misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro. La norma prevede una imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, ovvero di 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tali limiti saranno con ogni probabilità ampliati dalla prossima legge di bilancio 2017.

L’accesso all’imposta agevolata è subordinata all’esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Saranno, quindi, le rappresentanze regionali a tradurre in accordo territoriale quanto previsto dall’intesa quadro nazionale. L’accordo avrà valore retroattivo e si applicherà a tutte le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di beni e servizi, anche attraverso il sistema di bilateralità del settore, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

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Fonte: www.paghefacili.org



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