News Pubblicata il 31/08/2016

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CCNL dirigenti del credito 2016 e licenziamento

Rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di credito con novità in materia di licenziamento



Il 21 luglio 2016 è stato rinnovato il CCNL dei dirigenti credito, tra le cui novità vi è quella riguardante il licenziamento. Infatti, nel nuovo accordo è previsto che nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.  Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.

Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;

- 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di servizio;

- 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di servizio;

- 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio.

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Fonte: Fisco e Tasse



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