Normativa Pubblicata il 29/03/2010

Imposta di bollo e comunicazione unica

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 29 Marzo 2010 n. 24



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 24 del 29/03/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’impresa artigiana già iscritta al registro imprese, mediante la Comunicazione unica e che successivamente, integrando la prima pratica, procede all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane non deve assoggettare nuovamente ad imposta di bollo, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la seconda Comunicazione unica inviata, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all’albo imprese artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione del 29/03/2010 n. 24
TAG: Mettersi in proprio Bollo e concessioni governative