Speciale Pubblicato il 29/08/2022

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Importazioni di beni: cosa cambia dal 09.06.2022

di Dott.ssa Clara Pollet , Dott. Simone Dimitri

Novità bollette doganali 2022: importazioni e detrazioni IVA, nota contabile di riepilogo, modello del prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione. Breve guida



Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione, cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro IVA acquisti ai fini della detrazione d’imposta.

A decorrere dal 09.06.2022 ha rilevanza il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale secondo il documento approvato dall’Agenzia delle Dogane in accordo con l’Agenzia delle Entrate.

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Novità bollette doganali 2022

L’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM, a decorrere dal 09.06.2022.

Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD), da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che definisce i dati (Data Element) richiesti per le dichiarazioni e le notifiche doganali.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bolle doganali di import – consentendo ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione – l’Agenzia, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03.06.2022.


Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, l’importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto, secondo il modello allegato alla presente determinazione, dal Sistema informativo di ADM, sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.

Art. 1, Prot. 234367/RU del 03.06.2022

Importazioni e detrazione IVA

Come noto solo l’effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell'esercizio della propria attività - può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 633/1972, secondo cui:


Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto. Con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti amministrativi (circolare 1 del 17.1.2018) , laddove è stato riportato che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma:

 In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimoin contabilità (art. 25 del DPR 633/72) facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l’aliquota.

Arti. 25 del D.P.R. 633/1972 


Nota contabile di riepilogo

L’art. 6, par. 1 del CDU, che stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali:

tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, così come l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale, sono effettuati mediante procedimenti informatici.

In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia e sono munite di firma digitale: tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell’Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal “Codice dell’Amministrazione digitale”. 

In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale allegato 1 alla circolare 22/D/22.

Tale prospetto è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la citata Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3.06.2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa

Modello del prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione



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