Speciale Pubblicato il 06/10/2020

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Easy free back: nuova procedura semplificata per la re-importazione in Ue della merce resa

di Avv.to Gianmaria Giannusa

In una circolare delle Dogane i chiarimenti per la reintroduzione in franchigia dei beni per favorire i soggetti che operano mediante piattaforme di vendita telematizzate



In data 2 ottobre 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 37/2020 ha chiarito gli aspetti principali della procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia e della relativa procedura per l’iscrizione nell’elenco “e-commerce RETRELIEF” (Returned goods – Relief from import duty) introdotta con la Determinazione Direttoriale n. 329619/RU del 24 settembre 2020.

Le Dogane, per contemperare le esigenze dei soggetti che operano mediante piattaforme di vendita telematizzate e agevolare le attività svolte dagli Uffici doganali competenti che si ritrovano a gestire un cospicuo numero di operazioni di merci in export che (rifiutate a destino)  devono essere reintrodotte nel territorio doganale UE, hanno inteso introdurre una procedura semplificata per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli. 

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Cosa cambia per i beni che tornano nel territorio doganale

Ad oggi, infatti, secondo quanto dispone l’articolo 203 del CDU, su istanza della persona interessata, i beni che tornano nel territorio doganale entro i 3 anni dall’operazione di esportazione possono essere esentati dal dazio solo se rientrano nello stesso stato in cui sono state esportate. Dunque, poiché la procedura c.d. in “franchigia” richiede una specifica autorizzazione e un puntuale controllo su ogni singolo bene di rientro, detta procedura diventerebbe sostanzialmente poco agevole per il settore delle transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme on-line.

In sostanza, con la nuova procedura c.d. “easy free back” l’Agenzia ha semplificato le formalità, consentendo agli operatori che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate di presentare un’apposita istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia beneficiando di controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato e mediante verifiche periodiche trimestrali.

L’autorizzazione ha una validità annuale e comporta l’iscrizione in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato e-commerce RETRELIEF” (Returned goods – Relief from import duty).

La circolare in commento, inoltre, chiarisce quali debbano essere le condizioni oggettive e soggettive da rispettare per il rilascio dell’autorizzazione.

Nello specifico dovranno ricorrere le seguenti condizioni: 

“(1) numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia effettuate nell’ultimo mese; 

(2) essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; 

(3) possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurato che sia reintrodotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato; 

(4) che il dichiarante in export è lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, di cui indica i dati identificativi, allegando il relativo mandato nel caso in cui sia un terzo; 

(5) possesso del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a)e b) del CDU; 

(6) possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato; 

(7) impegno e descrizione delle modalità per consentire all’Ufficio delle Dogane l’accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali”.

Le Dogane hanno anche precisato che il numero minimo pari a 100 reintroduzioni debba riferirsi ai singoli “articoli” oggetto delle dichiarazioni doganali e non già alle singole dichiarazioni doganali di reintroduzione. Anche con riferimento al requisito di cui al punto 2, viene specificato che ci si può riferire al soggetto terzo a cui eventualmente venga delegata l’operatività.

L’Ufficio delle Dogane competente territorialmente, una volta ricevuta l’istanza, avvia l’attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo e in caso di esito positivo redige e invia entro 10 giorni alle Direzioni centrali una relazione motivata sull’accoglimento o meno dell’istanza alla luce dell’esame di tutti i requisiti.

Dunque, la Direzione Centrale, fermo restando la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti, entro 10 giorni rilascia l’autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato nell’ Elenco nazionale “ecommerceRETRELIEF”.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione saranno effettuati controlli prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato e mediante verifiche periodiche trimestrali.


2 FILE ALLEGATI:
Determinazione direttoriale Dogane .n. 329619/RU del 24 settembre 2020 Circolare n. 37 Dogane del 2 ottobre 2020

TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie