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IVA NEL DECRETO 81 2025: NOVITÀ PER FORFETARI, SANITÀ, IMPORTAZIONI, CESSIONI INTRA UE

IVA nel Decreto 81 2025: novità per forfetari, sanità, importazioni, cessioni intra UE

Tutte le novità e le implicazioni pratiche in tema di IVA nel decreto fiscale pubblicato in GU.

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Il D.Lgs. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, integra e corregge il quadro normativo definito dalla riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023, intervenendo su numerosi fronti, tra cui l’IVA. 

Le modifiche introdotte incidono in modo rilevante sull’operatività quotidiana di contribuenti, operatori sanitari, professionisti forfetari e imprese che effettuano operazioni intracomunitarie o doganali. 

1) Forfetari e reverse charge: IVA da versare su base trimestrale

La prima rilevante novità interessa i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti soggetti a reverse charge (art. 17, D.P.R. 633/1972), inclusi gli acquisti intracomunitari e i servizi generici resi da soggetti esteri.

Ai sensi della nuova lettera e-bis) all’art. 1, comma 58, L. 190/2014, l’IVA dovuta per queste operazioni dovrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare in cui è stata effettuata l’operazione.

Questo comporta un superamento del precedente termine mensile, finora applicato indistintamente, e consente ai forfetari di allinearsi ai termini di versamento previsti per i soggetti trimestrali “per opzione”.

La norma si applica alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, con riferimento al momento impositivo determinato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. 

Non viene meno l’obbligo di emettere autofattura (se il fornitore è extra-UE) o di integrare la fattura ricevuta (se il fornitore de un soggetto UE), né la preclusione alla detrazione dell’imposta.

Restano confermati l’obbligo di iscrizione al VIES e la compilazione dell’elenco INTRA in caso di superamento della soglia annua di 10.000 euro per acquisti intra-UE e l’esonero dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) per i forfetari, anche quando effettuano operazioni soggette a reverse charge (cfr. circ. AE n. 32/2023, § 4.5).


2) Sanità e fatturazione elettronica: il divieto tramite SdI diventa definitivo

L’art. 10-bis del D.L. 119/2018 viene modificato al fine di rendere strutturale il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

La norma si applica:

  •   ai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
  •   ai soggetti non obbligati all’invio al STS, ma che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali.

Il divieto, già prorogato di anno in anno dal 2019 al 2025, non sarà più limitato nel tempo, impedendo definitivamente l’utilizzo del SdI per questo tipo di operazioni. Le fatture sanitarie dovranno quindi continuare ad essere emesse in formato cartaceo o elettronico extra-SdI.

La relazione illustrativa giustifica la misura per motivi legati alla tutela dei dati personali e ai costi infrastrutturali che deriverebbero dall’adattamento del SdI a garanzie privacy elevate. Questo nonostante il parere favorevole espresso dal Garante Privacy il 7 dicembre 2023, secondo cui il nuovo sistema fiscale di gestione dei dati sanitari proposto dal MEF rispettava i principi del GDPR.

Sul piano pratico, la norma comporta:

-    la persistenza di due canali documentali differenti (elettronico via SdI e cartaceo/elettronico extra-SdI);

-    un onere gestionale per i professionisti fiscali che assistono operatori sanitari, i quali dovranno continuare a trattare modalità di fatturazione differenziate.

GBsoftware ha realizzato il "Software per l'invio dei dati sanitari" che consente di effettuare l'invio telematico al SISTEMATS dei dati relativi alle Spese Sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente, da parte dei soggetti obbligati (medici, infermieri, psicologi ecc.).
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3) IVA all’importazione: soglia penale alzata a 100.000 euro

Il D.Lgs. 81/2025 modifica anche il regime sanzionatorio per le violazioni IVA in dogana, intervenendo sull’art. 96 del D.Lgs. 141/2024. La novità di maggior rilievo è l’elevazione della soglia di punibilità penale da 10.000 a 100.000 euro per l’IVA all’importazione, mentre resta a 10.000 euro per i dazi doganali.

La distinzione ha natura sistematica: mentre i dazi costituiscono tributi propri dell’Unione europea, l’IVA ha finalità diverse e non comporta perdita di gettito se regolarmente assolto a valle. 

Le violazioni inferiori alla soglia restano punibili con sanzioni amministrative comprese tra il 100% e il 200% dei diritti dovuti, con minimo pari a 2.000 euro.

È confermata la non punibilità per chi si avvale del ravvedimento operoso, versando l’imposta, le sanzioni e gli interessi prima di ricevere formali atti di accertamento o notizia di attività ispettive. In tali casi non si applica neanche la confisca obbligatoria dei beni, salvo quanto previsto dall’art. 240, comma 2, c.p.

È stato inoltre adeguato il regime delle circostanze aggravanti, differenziando le soglie tra dazi e altri diritti di confine. Ad esempio, la reclusione da 3 a 5 anni è prevista solo se l’importo supera 500.001 euro per l’IVA, ma 100.001 euro per i dazi.

4) Cessioni intra-UE: resta l’esenzione se il trasferimento è provato, anche oltre i 90 giorni

La quarta novità riguarda le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario. L’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 prevede l’obbligo di regolarizzazione con versamento dell’IVA entro 30 giorni nel caso in cui il bene non sia trasferito entro 90 giorni dalla consegna.

Tuttavia, la relazione illustrativa al D.Lgs. 81/2025 chiarisce che, in presenza di prova del trasferimento anche successiva al termine, l’operazione conserva il regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 331/1993.

In tali circostanze, il cedente può recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione:

-    mediante nota di variazione in diminuzione, se entro i termini per la dichiarazione IVA annuale;

-    mediante istanza di rimborso, se non ha potuto emettere la nota per causa non imputabile.

L’interpretazione si allinea alla prassi già consolidata (ris. AE n. 98/2014) e alla giurisprudenza unionale, secondo cui l’esenzione non può essere negata se il trasferimento è dimostrato in modo attendibile, anche oltre il termine previsto.

Il D.Lgs. 81/2025 segna un passo rilevante nel riordino della disciplina IVA, con impatti pratici diretti su versamenti, sanzioni e compliance documentale. I professionisti sono chiamati a un aggiornamento tempestivo e puntuale.

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