Per la bozza di legge di bilancio ancora in discussione in Commissione Bilancio al Senato (primo step di diversi passaggi parlamentari, teoricamente) il Governo ha depositato ieri un nuovo maxiemendamento con diverse novità sia in ambito fiscale che previdenziale Queste ultime frenano le possibilità di uscita anticipata dal lavoro e sono abbastanza sorprendenti, date le precedenti scelte della maggioranza che hanno previsto un parziale stop all'aumento dei requisiti, legato alla maggiore aspettativa di vita.
Vedi in merito Pensioni in legge di bilancio ecco cosa ha deciso il Governo
L’emendamento interviene ora sulle regole del pensionamento anticipato introducendo due leve che, di fatto, rendono più difficile (o più tardivo) l’accesso rispetto alle regole oggi vigenti, per alcune categorie. In particolare:
- La prima riguarda una riduzione del conteggio dei contributi riscattati per studi universitari
- la seconda amplia le finestre di decorrenza della pensione, in pratica i momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
Vediamo piu in dettaglio, ricordando comunque che si tratta di proposte di modifica che per entrare in vigore devono essere votate dalle Camere, anzi probabilmente solo dal Senato, visti i tempi ormai risicati che restano prima del termine del 31 dicembre.
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1) Riduzione del valore del riscatto della laurea
La prima novità penalizza i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea e vedranno ridotto il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento.
Piu precisamente si tratta di coloro che :
- maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
- per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”),
per i quali viene previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorra piu al raggiungimento del requisito anagrafico.
La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumenta gradualmente:
- 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031,
- 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
- 24 mesi nel 2034 e
- 30 mesi dal 2035 in poi.
In pratica, per le persone che hanno utilizzato il riscatto laurea (o titoli assimilati) come strumento per anticipare l’uscita, l’emendamento comporta un allungamento del percorso: una parte del riscatto continuerà a esistere come contribuzione, ma non potrà essere “spesa” per raggiungere più in fretta la soglia richiesta per la pensione anticipata.
La norma non si applica alle categorie di lavoratori che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).
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2) Pensioni anticipate con "finestre" ampliate
La seconda leva di risparmio sulle spese previdenziali, in prospettiva, tanto raccomandata dai principali istituti di controllo da Bankitalia Corte di Conti ISTAT, ecc, riguarda le finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
L'emendamento prevede per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a
- 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033,
- 5 mesi nel 2034 e
- 6 mesi dal 2035.
Anche qui sono previste esclusioni: oltre alle categorie del comma 10-quinquies, restano fuori le situazioni per cui è già previsto un incremento progressivo del posticipo fino a 9 mesi (a regime dal 1° gennaio 2028) per il pensionamento anticipato indipendente dall’età.
Nel complesso, l’impianto mira a generare economie di spesa nel medio-lungo periodo, riducendo accessi anticipati e spostando in avanti la decorrenza delle prestazioni per le coorti interessate.
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