Speciale Pubblicato il 27/07/2020

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Modello IVA Tr in scadenza il 31 luglio: dove indicare le cessioni di DPI senza IVA

di Redazione Fisco e Tasse

Scade il 31 luglio il termine di presentazione del modello IVA Tr relativo al secondo trimestre 2020



Dal 19 maggio 2020 le cessioni di DPI (mascherine, detergenti, etc.) sono operazioni senza imposta. Ai fini della compilazione del modello IVA Tr, in assenza di chiarimenti ufficiali, tali operazioni possono essere riportate nei righi TA20 o TA31.

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Modello Tr: utilizzo del credito Iva maturato nel secondo trimestre

I soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere il rimborso di tali somme o, in alternativa, l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi e premi, presentando il modello IVA Tr.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

Cessioni di DPI senza IVA dal 19 maggio al 31 dicembre 2020

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 124 del DL 34/2020 ha previsto che le cessioni dei beni elencate nella Tabella A, parte II-bis, numero 1-ter.1 allegata al DPR 633/1972, effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, sono “esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 In assenza di chiarimenti ufficiali circa le modalità di fatturazione delle suddette operazioni definite “esenti IVA” dal legislatore, gli operatori hanno seguito due distinte modalità di fatturazione:

In quest’ultimo caso l’operazione va distinta dalle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.

 I beni rientranti nelle ipotesi di esenzione ex art. 124

Pertanto, fino a fine anno, i seguenti beni scontano l’esenzione IVA:

La compilazione del quadro TA

Entro il 31 luglio 2020 i contribuenti presentano telematicamente il modello IVA Tr relativo al secondo trimestre dell’anno e dovranno riportare le suddette operazioni attive nel quadro TA, compilando alternativamente:

In altri termini, mancando chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, si suggerisce di compilare il quadro TA mantenendo le stesse scelte operate per l’emissione della fattura elettronica in occasione della cessione.



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