Speciale Pubblicato il 08/04/2015

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CCNL bancari firmato il 31 marzo 2015

Il 31 marzo 2015, ABI e OO.SS. hanno stipulato l’accordo di rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti delle aziende del credito che decorre dal 31 marzo 2015. Ecco le principali novità



Il 31 marzo 2015, ABI e OOSS hanno stipulato l’accordo di rinnovo per i dipendenti delle aziende del credito.  In tale sede le Parti si sono impegnate a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede:
Il nuovo  contratto ha decorrenza dal 31/3/2015 al 31/12/2018.
L'accordo per il CCNL  contiene, tra le altre,  le seguenti novità: 
  1.  Contrattazione di secondo livello: I contratti di secondo livello di cui all'art. 28 del CCNL 19 gennaio 2012 avranno durata quadriennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2. Trattamento economico: La voce stipendio è incrementata di euro 85,00 mensili (per 13 mensilità) per il lavoratore inquadrato nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo. Detto incremento verrà parametrato - anche per i destinatari del livello retributivo di inserimento professionale - e corrisposto suddividendolo in tre tranches: euro 25,00 dal 1° ottobre 2016; euro 30,00 dal 1° ottobre 2017; euro 30,00 dal 1° ottobre 2018.)
  3. TFR: Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
  4.  Fungibilità nell'utilizzo del personale: Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi, dal 1° al 4° livello retributivo.
  5.  Congedi parentali: In relazione a quanto previsto dalla L. 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel Verbale di Accordo 19 aprile 2013, le Parti si incontreranno entro 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto delegato in materia, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo a possibili modalità innovative che favoriscano l'equilibrio di genere e all'attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore.)
  6. Malattie oncologiche: In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico di cui all'art. 58 del CCNL 19 gennaio 2012 sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
  7. Permessi per assistenza ai figli: Quando, ai sensi dell'art. 5 del citato Verbale di accordo 19 aprile 2013, l'azienda accordi i permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (DSA), la stessa ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l'anno con un preavviso minimo di 10 giorni. 
(...)

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