Speciale Pubblicato il 08/09/2011

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Risparmio energetico: la detrazione del 55% alla luce delle recenti novità

di Staff di Fiscoetasse

I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute



L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E pubblicata il 23 aprile 2010, ha fornito alcune risposte a quesiti sulla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico.

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

La detrazione del 55% non è fruibile interamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferiscono i lavori, bensì viene ripartita in rate.

In particolare:

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I soggetti che beneficiano della detrazione

Beneficiario della detrazione è colui che possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.

L’agevolazione spetta, in particolare, a:

La detrazione è, quindi, valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico

Il Decreto attuativo del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008, ha individuato in maniera precisa gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Sono considerati interventi finalizzati al risparmio energetico quelli che prevedono:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

Gli adempimenti richiesti e i documenti da presentare

Per fruire della detrazione del 55% occorre inviare, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o del collaudo, all’ENEA telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i seguenti documenti:

  1. l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007);
  2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o F del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007).
Il contribuente, se non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato;

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
Le società di capitali detraggono il valore direttamente dalle imposte dell'esercizio e devono avere acquisito:

           - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
           - i dati identificativi dell’immobile;
           - il tipo di intervento;
           - il risparmio annuo di energia previsto;
           - il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
           - il costo delle spese professionali;
           - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

In caso di omesso o tardivo invio di tale comunicazione, il contribuente non decade dall’agevolazione, considerato che nulla è previsto in merito dal D.L. n. 185/2008 che ha introdotto il suddetto obbligo. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto applicabile, in tale ipotesi, la sanzione prevista per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione prevista dalle norme tributarie e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.

Gli adempimenti per i lavori che proseguono oltre l’anno

Secondo il chiarimento fornito dalla Circolare n. 21/E/2010, riguardante le spese sostenute a partire dal 2009 e non terminate entro lo stesso periodo d’imposta nel quale sono iniziate,  era necessario, inviare  telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2010 (ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), consentendo di poter beneficiare dell’agevolazione del 55% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2009 all’interno di UNICO 2010 (da presentare quest’anno).
Tale comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.

 Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria:

Se gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Cosa succede se ci sono errori ed omissioni nella scheda informativa

La scheda informativa deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nel caso di errori od omissioni presenti nella scheda informativa già inviata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori previsto per l’invio.
La correzione potrà avvenire inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve, però, essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione; ciò, infatti, consentirà di calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce.
Se, successivamente all’invio della scheda informativa, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, si usufruisce di sconti o abbuoni, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente rimaste a carico, cioè al netto dello sconto o dell’abbuono.

Se si usufruisce di sconti e abbuoni dopo aver già usufruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata.
Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nel caso in cui:


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