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QUANDO È POSSIBILE PRENOTARE L'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO 3.0

Quando è possibile prenotare l'incentivo del Conto Termico 3.0

Conto termico 3.0: regole per accedere al beneficio per la PA con prenotazione

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Il Decreto 7 agosto 2025 del MIMIT con le regole per il conto termico 3.0 entra in vigore il prossimo 25 dicembre e da allora sarà possibile presentare le domande con le nuove regole.

In particolare, i beneficiari della misura potranno continuare a inviare le domande con le vecchie regole fino al 24 dicembre prossimo, e successivamente saranno in vigore le novità rivolte ad una platea più ampia di destinatari. Leggi anche: Conto termico 3.0: come fare domanda  

Il nuovo decreto:

  • semplifica l’accesso al meccanismo, 
  • amplia la platea dei beneficiari, 
  • aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Vediamo maggiori dettagli sulle modalità di richiesta.

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1) Quando è possibile prenotare l'incentivo del Conto Terrmico 3.0

Dal 25 dicembre prossimo i beneficiari del conto termico 3.0 potranno fare domanda per le agevolazioni, sempre che il GSE avrà attivato la procedura necessaria.

Attenzione al fatto che le domande presentate fino al 24 dicembre 2025 restano invece soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

Il nuovo decreto prevede che il contro termico 3.0 è accessibile con due modalità alternative:

  • accesso diretto,
  • prenotazione.

Le due modalità si differenziano rispettivamente perchè:

  • l'accesso diretto presuppone che la presentazione della domanda avvenga a consuntivo, ossia dopo l’avvenuto sostenimento delle spese ammissibili, fermo restando il termine ultimo di novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento agevolato. Tale modalità è rischiosa poichè al momento in cui si presenta la domanda di incentivo, la stessa potrà non essere accolta dal GSE per sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
  • la prenotazione consente di richiedere l'agevolazione al GSE in modo che venga accantonata: “a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo” (art. 14 comma 2 del DM 7 agosto 2025) prima di avviare i lavori per gli interventi agevolati e di sostenere le spese ammissibili all’incentivo

L'accesso con prenotazione è però possibile solo alle pubbliche amministrazioni, mentre non è prevista alcuna possibilità di prenotazione per i soggetti privati.

L'articolo 13 del decreto prevede che ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualita' di soggetto responsabile, alternativamente:

  • a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
  • b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualita' di soggetto responsabile;
  • c) di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico‐privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell'ambito del medesimo contratto;
  • d) delle comunita' energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

E' bene specificare che per poter prenotare l’incentivo, le pubbliche amministrazioni, devono però già soddisfare almeno una delle seguenti condizioni ai sensi dell'art 14 del decreto in oggetto:

  •  presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso e' allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamita' naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, e' possibile inviare il progetto esecutivo;
  • presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
  • presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione
    energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda e' allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
  • presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda‐domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36


Fonte immagine: Chat Gpt
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