Speciale Pubblicato il 19/11/2009

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Visto di conformità per compensazioni IVA oltre i 15.000 euro annui

di Tossani Dott.ssa Claudia

Per compensare i crediti Iva superiori a 15.000 euro serve il visto di conformità di un professionista. Questo nuovo obbligo decorre dal 1 gennaio 2010.



Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

E' innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.

Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.


I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio);  in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.

Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.

L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.


L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.

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SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’

Il visto di conformità può essere rilasciato:
In alternativa al rilascio del Visto, la dichiarazione delle società soggette al controllo contabile è sottoscritta, anche dal Revisore Contabile.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell' articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 8 del citato decreto.

ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL’ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal d.lgs. n. 241 del 9/7/1997, Capo V; dall’art. 21 del DM n.164 del 31.5.1999; dalla circolare n.13/E del 6/4/2006 e dalla circolare n.17 del 23/3/2007.
La comunicazione prevista dall’art. 21 cit. deve contenere le seguenti informazioni:
A tale comuninazione dovranno essere allegati:
La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (esempio Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via M. Polo, 60 – 40131 Bologna).

Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999.

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.

SANZIONI IN CASO DI FALSE ATTESTAZIONI

Nel caso vengano rese false attestazioni, queste saranno punite con una sanzione da 258 a 2.582 euro, come previste dall'art. 39 del D.Lgs. 241/1997 e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

1 FILE ALLEGATO:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

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