Speciale Pubblicato il 05/05/2009

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Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

di Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro



Tutte le aziende di qualunque dimensione , anche se impiegano solo collaboratori (cococo e cocopro), compreso gli studi professionali, sono tenute ad osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro (ricordiamo anche circ. n. 7/08 e n. 1/09).

Ci rivolgiamo in particolare alle aziende che, allo stato attuale, non sono ancora in regola , cioè non hanno provveduto alla valutazione dei rischi, alla stesura del documento, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla nomina degli addetti, ai corsi di formazione, ecc. e ricordiamo che il mancato adempimento prevede sanzioni prevalentemente di carattere penale.

Tali aziende dovranno regolarizzare al più presto la loro posizione contattando esperti del settore e medici del lavoro (se tenuti all'obbligo delle visite preventive e periodiche) in quanto adempimenti già previsti dal D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 . L'omessa valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento sono puniti con l' arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5 mila a 15 mila euro.

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ADEMPIMENTI DEL D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico - CHE ENTRANO IN VIGORE IL 16 MAGGIO 2009

Si è molto parlato di proroghe, ma gli unici adempimenti del D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico - che entrano in vigore il 16 maggio 2009 sono:
  1. comunicazione all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 18, c. 1, lettera aa) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
    La comunicazione all'INAIL andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, solo per l'anno 2009 è prorogata al 16 maggio 2009.
    L'operazione dovrà essere realizzata via web, utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS” scaricabile dal sito dell'Istituto o, in caso di problemi tecnici anche via fax al n. 800657657.
    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, nelle aziende in cui tale designazione non è stata effettuata il datore di lavoro non dovrà procedere ad alcuna comunicazione .
    La sanzione è di euro 500,00, ovviamente non applicabile in caso di mancata designazione del RLS.
    Siamo a disposizione per tale adempimento purché vengano comunicati tempestivamente i dati dei RLS, precisamente: Cognome e Nome - Codice Fiscale - Data inizio incarico .

  2. valutazione dei rischi (e relative sanzioni), SOLO per i "rischi Stress lavoro-correlati" ( Art . 28, c. 1) - Oggetto della valutazione dei rischi -
    “ La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi” .

  3. "data certa" del DVR (art. 28, c. 2 ) Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e ) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.

  4. comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, c.1, lettera r) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente , Il datore di lavoro, che esercita le attività' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;” .

    La mancata denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 7.500,00 euro.
  5. divieto visite mediche "preassuntive " (art. 41, c. 3, lettera a) - Sorveglianza sanitaria - . Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva;”.

    Quindi, ATTENZIONE :

Come abbiamo ricordato più volte le norme sulla sicurezza sul lavoro si riflettono anche sull'informativa di bilancio (con obblighi di controllo a carico dei collegi sindacali), sui contratti di appalto e subappalto (con obbligo di indicazione dei costi relativi alla sicurezza, pena nullità degli stessi) sui contratti a termine (non stipulabili da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi), sulla formazione degli apprendist i (per il finanziamento del 50% del costo sostenuto mediante “voucher” Regionale).



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