Con il Decreto 3 dicembre 2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.12.2025 , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce disposizioni integrative al corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities), cioè l’addestramento di base previsto dagli standard internazionali STCW per chi lavora a bordo. L’obiettivo è allineare la normativa nazionale ai nuovi standard formativi indicati dal Codice STCW (sezione A-VI/1-4), con una scadenza di adeguamento fissata al 1° gennaio 2026. Il provvedimento adegua la formazione nazionale ai nuovi standard internazionali, introducendo contenuti aggiornati, nuove modalità di verifica finale, una banca dati ampliata dei test e specifici corsi di refresh obbligatori. Il decreto si rivolge a tutto il personale impiegato o arruolato a bordo delle navi, nonché ai centri di addestramento autorizzati, che devono adeguarsi entro i
Vengono forniti tutti gli allegati per gli adempimenti operativi
Come detto, il decreto riguarda tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, quindi non solo marittimi “tradizionali”, ma anche personale che opera su unità impegnate in viaggi internazionali e contesti regolati dalla disciplina SOLAS/STCW richiamata nel provvedimento.
In termini operativi, l’azienda deve verificare che la formazione PSSR del personale sia coerente con i requisiti aggiornati, programmando per tempo eventuali aggiornamenti (refresh) e gestendo i flussi di imbarco senza creare scoperture. Inoltre, la misura è collegata a standard di qualità dell’addestramento e a requisiti minimi per istruttori/valutatori: elementi che, lato impresa, incidono sulla scelta del centro di formazione e sul rischio di contestazioni in sede di controlli.
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1) Aggiornamento obbligatorio entro il 31 dicembre 2026 e attestati “da verificare”
Il punto chiave per aziende e consulenti del lavoro è la gestione del refresh PSSR: il decreto prevede che la formazione integrativa debba essere completata dal personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026.
Nella pratica in particolare, il provvedimento impone un percorso di refresh per i possessori di attestati che non riportano lo specifico riferimento all’adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e per chi ha solo una menzione su libretto di navigazione/allegato 1: queste persone devono svolgere l’aggiornamento secondo i contenuti integrati e ottenere il relativo attestato al termine della verifica delle competenze.
Per le imprese questo significa prevenire blocchi operativi: un’attestazione non allineata può tradursi in impossibilità di impiego a bordo o in criticità ispettive. Per i consulenti del lavoro (e per gli uffici HR) il decreto è anche un tema di compliance documentale: serve organizzare un archivio digitale degli attestati e delle evidenze di formazione, impostare procedure di onboarding per nuovi assunti/arruolati e calendarizzare i refresh entro la data limite del 2026.
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2) Nuove regole per centri di addestramento, esame finale
l decreto interviene anche sulla “macchina” che eroga la formazione. Da un lato aggiorna allegati e contenuti del corso PSSR e introduce l’allegato dedicato al refresh (A-bis), dall’altro modifica elementi concreti della verifica finale e della banca dati dei quiz. In particolare, al completamento del corso di aggiornamento è previsto un esame teorico con 10 domande a scelta multipla, della durata massima di 30 minuti; la prova è superata con almeno 6/10, ed è svolta davanti a una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato PSSR.
Cambia anche la disponibilità delle domande: la banca dati messa a disposizione dal Comando generale è portata a 240 domande (divise per argomento) da utilizzare per i test.
L’aggiornamento non è più “solo frequenza”, ma richiede di considerare tempi di preparazione, sessioni d’esame e possibili ripetizioni in caso di esito negativo, con impatti su turnazioni, rotazioni e presenze a bordo.
Ulteriore punto cruciale: i centri di addestramento devono adeguarsi alle nuove disposizioni e inviare una specifica dichiarazione entro il 31 dicembre 2025; la mancata presentazione è considerata rinuncia all’adeguamento e può comportare la decadenza dell’autorizzazione.
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