HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

TAX CREDIT CINEMA 2024: LE NOVITÀ IN ARRIVO

Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo

Legge di bilancio 2024: le novità per i crediti di imposta cinema e per il potenziamento dell'offerta cinematografica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.

Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:

  • 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, 
  • 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
  • 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, 
  • 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, 
  • 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, 
  • 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, 
  • 25 che reca disposizioni di attuazione,
  • 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
  • e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.

Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema

In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). 

In particolare: 

  • a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 - nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
  • b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico

In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

Potenziamento offerta cinematografica

In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21

Contributi qualità artistica dell'opera

Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.

Ti consigliamo l'e-book: Tax credit cinema Il credito di imposta per gli investimenti nel cinema Profili giuridici e operativi.

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/04/2024 Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all'11.04

Albo certificatori crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design: attivo dal 21.02 con le regole per iscriversi. Tutte le FAQ

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.