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LEGGE DI BILANCIO 2024

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LEGGE DI BILANCIO 2024: IL TESTO IN GAZZETTA

6 minuti, 01/01/2024

Legge di Bilancio 2024: il testo in Gazzetta

Ecco il testo in pdf della Manovra 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023: è la legge n. 213 2023

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 213 del 30/12/2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30.12.2023 la Legge di Bilancio 2024 (legge del 30.12.2023 n. 213) "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che era stata approvata nella seduta del 29 dicembre 2023, definitivamente dalla Camera con 200 voti favorevoli e 112 contrari.

Scarica qui il testo della legge di Bilancio 2024 pubblicato in GU

Il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.

A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.

In breve sintesi ecco alcune delle misure contenute nel testo.

Locazioni brevi

Il comma 63 prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.

Incremento Bonus asili nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro. (comma 177)

Riduzione della pressione fiscale

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Nel testo si legge che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. (commi 180-182)

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Misure fiscali per il welfare aziendale: solo per il 2024 aumento soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli). (commi 16-17)

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto:

  • un trattamento integrativo speciale
  • che non concorre alla formazione del reddito
  • pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte
  • in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. (commi da 21 a 25)

Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024

I commi 52 e 53 prevedono la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%

Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Bonus sociale elettrico

Contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico anche per il primo trimestre 2024.

Canone Rai

La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.

Plastic tax

Il comma 44 fa slittare al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Accise sigarette

Tra le misure previste dal comma 48, si stabilisce un aumento dell'ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato:

  • per l'anno 2024in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette 
  • e, a decorrere dall'anno 2025in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.

Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:

  • per i prodotti contenenti nicotina:
    • dal 15% al 16% nel 2025 
    • e dal 15% al 17%dal 2026; 
  • per i prodotti non contenenti nicotina:
    • dal 10% all’11% nel 2025
    • e dal 10% al 12% dal 2026.

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