Con il pronto Ordini n 123 del 4 ottobre il CNDCEC risponde ad un quesito sui Requisiti per iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e obblighi formativi - art. 3, lett. e) f) del D.M. 109/2023
Si chiede di chiarire, alla luce delle previsioni dell’art. 3, lett. e) ed f) del DM 4 agosto 2023, n. 109, quali siano gli obblighi formativi da assolvere dai professionisti per ottenere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU) e quali siano i soggetti autorizzati ad erogare le attività formative.
Albo consulenti tecnici d'ufficio: obblighi formativi
Alla luce delle disposizioni normative, il CNDCEC chiarisce che è possibile affermare che per l’iscrizione nell’albo dei CTU il DM 109/2023:
- non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale;
- prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
Quanto ai soggetti formatori si evidenzia che il DM 109/2023 non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi, né tanto meno indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione. Inoltre, sembra utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento FPC, gli iscritti nell’Albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lettera p) della tabella di cui all’art. 16 del Regolamento FPC consentiranno di assolvere l’obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il CNDCEC ricorda che a seguito della Riforma Cartabia operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia, n. 109/2023, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di stabilire:
- le categorie dell'albo CTU e i settori di specializzazione di ciascuna categoria;
- i requisiti per l'iscrizione all'albo;
- i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei CTU.
L’articolo 3 del DM 109/2023, nel disciplinare “il contenuto” dell’albo CTU, dispone che nell’albo debbono essere indicati:
- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.”
La disciplina dei “requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici” è, invece, contenuta all’articolo 4 del citato decreto ministeriale.
In particolare:
- l’art. 1, comma b) dell’art. 4 prevede che possono essere iscritti nell’albo coloro che“sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti”
- ed il successivo comma 3 specifica che “gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante”.
Occorre poi considerare le disposizioni dell’articolo 5 del DM 109/2023 relative ai contenuti delle “domande di iscrizione”.
Ai fini della risoluzione del quesito assumono importanza le previsioni del comma 1 lett. d) e lett. l).
In particolare, nella domanda di iscrizione l’aspirante CTU dovrà indicare “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico” (lett. d), nonché la “dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, […]” (lett. l).
Concludendo, alla luce delle disposizioni richiamate è possibile affermare che per l’iscrizione nell’albo dei CTU il DM 109/2023:
- non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale;
- prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.