HOME

/

DIRITTO

/

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024

/

ALBO CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO: OBBLIGHI FORMATIVI

Albo consulenti tecnici d'ufficio: obblighi formativi

Il CNDCEC chiarisce gli obblighi formativi per iscriversi all'Albo consulenti tecnici d'ufficio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il pronto Ordini n 123 del 4 ottobre il CNDCEC risponde ad un quesito sui Requisiti per iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e obblighi formativi - art. 3, lett. e) f) del D.M. 109/2023

Si chiede di chiarire, alla luce delle previsioni dell’art. 3, lett. e) ed f) del DM 4 agosto 2023, n. 109, quali siano gli obblighi formativi da assolvere dai professionisti per ottenere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU) e quali siano i soggetti autorizzati ad erogare le attività formative.

Albo consulenti tecnici d'ufficio: obblighi formativi

Alla luce delle disposizioni normative, il CNDCEC chiarisce che è possibile affermare che per l’iscrizione nell’albo dei CTU il DM 109/2023:

  • non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale;
  • prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.

Quanto ai soggetti formatori si evidenzia che il DM 109/2023 non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi, né tanto meno indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione. Inoltre, sembra utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento FPC, gli iscritti nell’Albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lettera p) della tabella di cui all’art. 16 del Regolamento FPC consentiranno di assolvere l’obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il CNDCEC ricorda che a seguito della Riforma Cartabia operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia, n. 109/2023, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di stabilire:

  1. le categorie dell'albo CTU e i settori di specializzazione di ciascuna categoria;
  2. i requisiti per l'iscrizione all'albo;
  3. i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei CTU.

L’articolo 3 del DM 109/2023, nel disciplinare “il contenuto” dell’albo CTU, dispone che nell’albo debbono essere indicati:

  • a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
  • b) il titolo di studio conseguito;
  • c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
  • d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
  • e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
  • f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
  • g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.”

La disciplina dei “requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici” è, invece, contenuta all’articolo 4 del citato decreto ministeriale.

In particolare:

  • l’art. 1, comma b) dell’art. 4 prevede che possono essere iscritti nell’albo coloro che“sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti” 
  • ed il successivo comma 3 specifica che “gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante”.

Occorre poi considerare le disposizioni dell’articolo 5 del DM 109/2023 relative ai contenuti delle “domande di iscrizione”.

Ai fini della risoluzione del quesito assumono importanza le previsioni del comma 1 lett. d) e lett. l). 

In particolare, nella domanda di iscrizione l’aspirante CTU dovrà indicare “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico” (lett. d), nonché la “dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, […]” (lett. l).

Concludendo, alla luce delle disposizioni richiamate è possibile affermare che per l’iscrizione nell’albo dei CTU il DM 109/2023:

  • non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale;
  • prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.

Ti consigliamo:

NOVITÀ 2024
 Revisal ora include il modulo per la revisione legale delle nano imprese

La versione per Nano imprese di Revisal è adeguata ai recenti aggiornamenti normativi e prevede un menù semplificato, adatto all’attività del sindaco e revisore di un’impresa di minori dimensioni.

Scopri l'Offerta Formativa 2024: 

Tag: CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI PER COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 · 26/04/2024 Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

Il CNDCEC fornisce un orientamento per le cause di incompatibilità della professione di commercialista rispetto alle locazioni brevi

Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

Il CNDCEC fornisce un orientamento per le cause di incompatibilità della professione di commercialista rispetto alle locazioni brevi

Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04

Il CNDCEC ha pubblicato il nuovo regolamento recante il codice delle sanzioni: la censura, la sospensione, la radiazione

Mini Master per Revisori Legali 2024: il terzo incontro in diretta martedi 23 aprile

Pronto il programma dei sette incontri del MiniMaster Revisori Legali 2024 accreditati dal Mef e dal CNDCEC in diretta e differita: martedi 23 aprile il terzo incontro in diretta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.