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ESONERO CONTRIBUTIVO 2024: LE ISTRUZIONI

Esonero contributivo 2024: le istruzioni

Inps chiarisce l'applicazione del cuneo contributivo sulle buste paga dei dipendenti, sempre esclusa le tredicesima.

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Pubblicata ieri la circolare INPS  n 11 /2024  che precisa le istruzioni operative per i datori di lavoro per l'applicazione e la fruizione in Uniemens  dell'esonero  parziale  sulla contibuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente  con retribuzioni imponibili inferiori  alle soglie di 

  1. 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
  2. 1923 euro mensili : taglio del 7%.

L'istituto riconferma in sostanza le  istruzioni già fornite per l'applicazione 2023  (v. paragrafo successivo per i dettagli) ovvero 

  • il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.
  • l'esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell'assegno pensionistico
  • si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore  in riferimento a i rapporti attivi nel 2024 . Quindi non puo riguardare competenze come ferie e permessi  maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati
  • Il taglio del cuneo non essendo un beneficio  per il datore di lavoro, non  richiede il requisito del  Durc 
  •  è cumulabile  con altri esoneri contributivi  vigenti

Da segnalare la precisazione sul fatto che l'esonero è alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio 2024 per  le lavoratrici con figli (articolo 1, commi 180-182), L.13/2023.

Il conguaglio  può avvenire sia con i flussi di gennaio  che di  febbraio  2024  con gli stessi codici Uniemens :

  1. L094  per il taglio del 6%
  2. L098. per il taglio del 7%.

Misura e applicazione esonero contributivo 2023

INPS aveva fornito  nella circolare 7 2023 le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati  introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Con messaggio 2974 del 10 agosto 2023 Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell'esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET  (vedi  paragrafo successivo ).

Si ricorda che lo sgravio è  riconosciuto (con le stesse modalità previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022 ) per tutti i mesi del 2023 

  1. - nella misura di 2 punti percentuali,  se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  2. - nella misura di 3 punti percentuali,  se  la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

E' applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura non è sottoposta al regime De minimis sugli Aiuti di Stato. 

La circolare precisa che lo sgravio va  riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima 

Questo comporta che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi    la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi ,  in ragione della retribuzione effettivamente percepita.

L'istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.

DURATA

La norma prevede che la riduzione contributiva  si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi 

  • - nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
  • in caso di  continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Cumulo riduzioni contributive per NEET, apprendisti, lavoratrici madri 2023

Con il  messaggio 2974 del 10 agosto 2023  INPS precisava che il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione  del beneficio per l'assunzione di giovani  (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48 2023 

Il dubbio era stato sollevato dagli esperti del Sole 24 Ore 

L'istituto specifica anche che l'esonero del 6/7% risulta cumulabile anche:

  • con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma  applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire  quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
  • Stesso criterio per i  rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.


Fonte immagine: Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay

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