La legge di bilancio 2023 ha ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).
L'INPS ha pubblicato ieri la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate ( con eccezione del settore agricolo per il quale è stato istituito un nuovo regime che sarà oggetto di un successivo documento).
INPS ha comunicato in un precedente messaggio che è già in corso l'implementazione della piattaforma telematica con le modifiche della legge di bilancio, che sarà completata entro il mese di gennaio.
Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023
Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Contratto di prestazione occasionale Presto (per le aziende)
Le novità sono le seguenti :
- Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro l’importo massimo di compensi in un anno erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori
- possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5. La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
- viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
- i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
- previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Lavoro occasionale agricoltura
Per l'agricoltura si prevede come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( che saranno messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS con una prossima circolare )
In particolare:
- potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati)
- il contratto potrà avere una durata massima di dodici mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
- Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti
- è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
- Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).