×

E Book

La Busta paga 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Regime forfettario | Pacchetto eBook 2026

33,90€ + IVA

IN SCONTO 39,80

E Book

Regime forfettario 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90
HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI E AFFITTI BREVI 2026

/

AFFITTO NON RISCOSSO: DETRAZIONE NELLE DICHIARAZIONE 2022

Affitto non riscosso: detrazione nelle dichiarazione 2022

Dichiarazione dei redditi 2022: guida al credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art. 26 del TUIR come modificato dall’art. 3-quinquies, comma 1, del DL 34/2019 disciplina

  • la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, 
  • nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta successivi.

In considerazione di quanto disposto dal Decreto Sostegni 2021 (art. 6-septies, comma 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), il locatore di immobili ad uso abitativo: 

  • non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché la mancata percezione del canone sia comprovata
    • dall’intimazione di sfratto per morosità 
    • o dall’ingiunzione di pagamento; in tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata; 
  • recupera mediante credito d’imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti. 

I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria. Tali canoni vanno indicati nel rigo D7 del modello 730/2022 insieme alle somme ricevute per rimborso di imposte o oneri. 

Attenzione va prestata al fatto che come indicato dall'Agenzia delle Entrate, tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso). I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione.

Determinazione del credito

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario

  1. calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti
  2. riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. 

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. 

Indicazione in dichiarazione

Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. 

Si segnala che in ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Attenzione va prestata al fatto che l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria. 

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il medesimo principio vale anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la c.d. “cedolare secca”. 

Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e la richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2011, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2021.

Documenti da conservare

I documenti che devono essere conservati ai fini della dichiarazione dei redditi 2022 (anno di imposta 2021) sono:

  • Intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento
  • Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del credito d’imposta
  • Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscoss

Tag: DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI LOCAZIONE IMMOBILI E AFFITTI BREVI 2026 LOCAZIONE IMMOBILI E AFFITTI BREVI 2026 REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2026 · 10/02/2026 Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

CIN indicato nella CU 2026: istruzioni per la compilazone nel modello

Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

CIN indicato nella CU 2026: istruzioni per la compilazone nel modello

Locazioni brevi 2026: focus su requisito dell'imprenditorialità

Locazioni brevi 2026: le criticità emerse per il requisito della imprenditorialità. Il focus del 2 febbraio con chiarimenti dal AIDC

Affitti brevi: SCIA sopra i due appartamenti

Il Ministero del Turismo ha recentemente aggiornato le FAQ per le locazioni brevi e turistiche, relativamente a chi opera con PIVA che avrà un altro adempimento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.