E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno il DL Semplificazioni Fisco (DL n. 73) con rimodulazione del calendario fiscale e altre novità.
In particolare con l'art 2 rubricato "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta" vengono semplificati gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sostituiti per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi Modello 730.
Viene consentita la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Sostanzialmente si potrà procedere con invio telematico anzichè consegna della copia cartacea da parte dei sostituti d'imposta.
Le attuali disposizioni prevedono che:
- i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef;
- i datori di lavoro consegnino dette buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Con questa modifica si permette la completa dematerializzazione del processo e si consente di ridurre i rischi di:
- errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria;
- mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
All’articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 -bis I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
d) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c) , il risultato finale delle dichiarazioni.
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».