Ieri 4 luglio durante l'incontro organizzato da Confindustria sul "nuovo esterometro" al quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, vengono forniti chiarimenti nonché anticipazioni utili ai contribuenti.
Innanzitutto è stato annunciato che a breve saranno disponibili nuovi servizi web per l'esterometro e si prevede l'uscita di una circolare riepilogativa dei tanti chiarimenti forniti.
Sinteticamente è stato ribadito che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni.
Rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale saranno necessari maggiori dettagli relativi alle singole operazioni e viene richiesto di inviare descrizione con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.
Per le operazioni attive il contribuente dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi della fattura elettronica e la differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare è quello convenzionale a sette ics.
Per le fatture passive la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata poiché il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.
Viene chiarito che questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in formato elettronico e l'unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi.
In questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. Allora la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.
L'agenzia delle Entrate ha ribadito le operazioni incluse e quelle escluse dal nuovo adempimento.
E' stato ricordato che sono ulteriormente esclusi, in base alla nuova versione del Dlgs 127/2015 (Dl 73/2022) anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva per carenza del requisito territoriale e di importo non superiore a 5mila euro.
Ricordiamo infatti che il DL n 73/2022 DL Semplificazioni fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 ha apportato modifiche anche all'esterometro.
In particolare, la disposizione introdotta dal DL n 73 modifica il comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ampliando le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” per le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Per effetto della modifica legislativa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:
- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
In merito alle operazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2022 i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato richiesto.
Con riferimento alle medesime operazioni
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.”.
Nell'incontro di ieri e in merito alle operazioni escluse le Entrate hanno suggerito a chi volesse trasmetterle di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati.