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MODELLO 730/2022: NOVITÀ NEL RIGO D7 PER I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Modello 730/2022: novità nel rigo D7 per i canoni di locazione non percepiti

Il Modello del 730/2022 si adegua alle novità previste per i canoni di locazione non riscossi e relativi ad anno precedente

Le istruzioni al modello 730/2022, contengono una nuova indicazione, riguardante gli “altri redditi soggetti a tassazione separata”.

In particolare, al rigo D7- Imposte ed oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi soggetti a tassazione separata, viene specificato che il contribuente dovrà indicare il codice “3”, in colonna 1, per indicare (anche) “i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021”.

Ricordiamo che il codice "3" serve per indicare le somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale.

Quest'anno le istruzioni riportano l'utilizzo del codice "3" anche per i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021.

L'art 26 del TUIR come riformulato dal DL 34/2019 autorizza il locatore di immobili abitativi a non assoggettare ad IRPEF i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore, dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento per i canoni non percepiti a decorrere dall’1° gennaio 2020. Ricordiamo che per i canoni non percepiti fino al 31 dicembre 2019 era necessaria la convalida di sfratto per morosità.

Pertanto, se il locatore percepisce successivamente i redditi di competenza di annualità precedenti che non erano stati dichiarati poiché non riscossi,  “ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“.

Si applica cioè la tassazione separata ai canoni percepiti dal locatore in periodi di imposta successivi a quello di riferimento, con la stessa modalità utilizzata per le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. 

Nelle istruzioni del modello 730/2022 vien recepita la novità, specificando al rigo D7, colonna 1 la possibilità di utilizzare il codice 3 anche per i canoni non tassati negli anni precedenti, ma riscossi nel 2021.

Facciamo un esempio: il contribuente non ha indicato nel Modello 730/2021 i redditi riferibili al 2020 poiché non percepiti.

Ipotizzando che a fine anni 2021 incassa tali redditi di spettanza del 2020, nel modello 730/2022 procederà alla seguente indicazione nel rigo D7:

  • in colonna 4 indicherà questi redditi percepiti in ritardo
  • in colonna 3 indicherà l'anno 2020
  • in colonna 1 indicherà il codice "3" e i redditi in questione saranno assoggettati a tassazione separata.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2023: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2023: NOVITÀ LOCAZIONE IMMOBILI 2023 LOCAZIONE IMMOBILI 2023

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