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DICHIARAZIONI DOGANALI: IL MODELLO EUCDM SI APPLICA DAL 9 GIUGNO

Dichiarazioni doganali: il modello EUCDM si applica dal 9 giugno

Le Dogana con Circolare fissano i criteri di applicazione del modello EUCDM

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Le Dogane con Circolare n 22 del 6 giugno, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, hanno aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di:

  • applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), 
  • a decorrere dal 9 giugno 2022. 

Ricordiamo innanzitutto come specificato dalle stesse Dogane che il Regolamento (UE) 2013/952 che istituisce il Codice doganale dell’Unione, CDU, stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio dell’Unione o ne escono per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di semplificare le procedure doganali e di facilitare il commercio internazionale legale e rafforzare la lotta alle frodi; finalità che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapide e uniformi.

In tale ottica l’art. 6 par. 1 del CDU dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale, siano effettuati mediante procedimenti informatici.

In ottemperanza a quanto previsto, l’Agenzia, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.

Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che definisce i dati (Data Element ) richiesti per le dichiarazioni e le notifiche doganali

I formati e i codici dei dati richiesti sono stabiliti nell’allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235. 

In considerazione del fatto che alcuni Stati membri, come l’Italia, alla data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/234, avevano già avviato gli aggiornamenti dei sistemi informatici nazionali di importazione, è stato introdotto nell’art. 2 del RD il par. 4 bis che consente agli Stati membri interessati, e quindi anche all’Italia, di applicare i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di importazione indicati nell’allegato D del RD fino alla data del 1° dicembre 2023

Pertanto, a partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento:

  • alle informazioni chieste nell’allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all’allegato C del RE, 
  • per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare doganali contenute nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.

A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è quindi sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale: 

  • H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale 
  • H2 Dichiarazione di deposito doganale 
  • H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
  • H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo 
  • H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali special

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