Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.
La dichiarazione IVA 2022 concernente l'anno 2021 va presentata entro il prossimo 2 maggio. (Per approfondimenti leggi anche Dichiarazione annuale IVA 2022: l'invio dal 1 febbraio al 2 maggio).
Tale dichiarazione serve anche per comunicare alcune opzioni tributarie applicate nell'anno precedente utilizzando in particolare il quadro VO.
Dichiarazione IVA 2022: cosa contiene il quadro VO
Si specifica che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.
In questo caso è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2022 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.
Tale ipotesi è praticale esclusivamente quando il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro VO comprende cinque sezioni:
- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP
Dichiarazione IVA 2022: il quadro VO e le liquidazioni trimestrali
In merito alle liquidazioni trimestrali (Art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) possono optarvi, barrando la casella 1 del rigo VO2, gli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell’anno 2020 hanno realizzato un volume d’affari:
- non superiore a 400.000 euro
- ovvero non superiore a 700.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività
- e che hanno effettuato nel 2021 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell’opzione, il limite di 700.000 euro.
L’opzione esercitata, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.
Attenzione al fatto che il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1%.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.