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DICHIARAZIONE IVA 2024: CHE NOVITÀ CI SONO QUEST'ANNO?

Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?

Modello e istruzioni per la Dichiarazione IVA 2024: invio dal 1 febbraio. Vediamo le novità

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Dal 1 febbraio parte l'invio della Dichiarazione annuale IVA 2024 per tutti i soggetti obbligati ossia, in generale, i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

Con il Provvedimento n 8230 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni.

I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità:

  • a) direttamente dal dichiarante; 
  • b) tramite un intermediario; 
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Ti consigliamo: 

1) Dichiarazione IVA 2024: termini e modalità di invio

La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 (art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
Lo stesso DPR 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse ossia agli intermediari, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

  • a) direttamente dal dichiarante;
  • b) tramite un intermediario;
  • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica, trasmessa attraverso lo stesso canale al soggetto che ha effettuato l’invio.
Tale comunicazione è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito
web dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. 

La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le
dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché
ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta
il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999)

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2) Dichiarazione IVA 2024: alcune novità del modello

Il modello IVA 2024 non presenta particolari modifiche, ma vediamo alcune novità di quest'anno. 

In sintesi, per quest'anno:

  • è stato soppresso il quadro CS, utilizzato per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi;
  • sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, nella parte relativa alla sezione I, dedicata all’attività di agricoltura, leggi anche: IVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024;
  • è stato inserito il campo 3 nel rigo VL8 del quadro VL sezione II, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata;
  • nel rigo VO36, del quadro VIO, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Si prevede che la casella 1 vada barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica che hanno scelto di non avvalersi della determinazione forfettaria dell’imposta ed hanno optato per la detrazione dell’Iva nei modi ordinari; l’opzione è valida fino alla revoca per tre anni. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione;
  • la compilazione del quadro VQ resta invariata e quindi resta invariata anche quella del quadro VL da cui emerge la distinzione fra il credito effettivo e quello potenziale.

Ti consigliamo: 

3) Dichiarazione IVA 2024: soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività
d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  1. i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  2. i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
  3. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  4. i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  5. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  6. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); 
  7. i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993,
    qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  8. i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  9.  i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  10. i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

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