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L’OMISSIONE DEL QUADRO RW NON ASSUME RILEVANZA PENALE

L’omissione del quadro RW non assume rilevanza penale

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale, secondo la Corte di Cassazione, non può configurare situazione rilevante penalmente

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Il quadro RW del modello Redditi PF è quel quadro della dichiarazione annuale utile a permettere al contribuente di rispondere agli obblighi previsti dal Legislatore in tema di monitoraggio fiscale, per la dichiarazione delle attività detenute all’estero.

Il monitoraggio fiscale, nella versione odierna, sottende due distinti obblighi, collegati ma indipendenti, quello del monitoraggio delle consistenze patrimoniali detenute all’estero e, su queste, il versamento delle imposte IVAFE o IVIE, a seconda che l’attività sia finanziaria o immobiliare.

La compilazione del quadro RW non sempre è di immediata risoluzione, per cui l’omissione di talune attività o la sua errata compilazione possono anche non avere come presupposto il dolo. Se per la correzione del quadro RW si rimanda all’articolo Il ravvedimento del quadro RW dedicato al monitoraggio fiscale, affrontiamo adesso il caso dell’omessa presentazione.

Della questione si è occupata la sentenza della Corte di Cassazione numero 19849 del 4 maggio 2021, la quale interviene su un punto di non secondaria importanza: l’eventuale rilevanza penale dell’omissione.

Secondo l’ipotesi avanzata in sede di contenzioso, le consistenze patrimoniali non dichiarate sul quadro RW dovevano essere considerate redditi non dichiarati e come tali, superando i limiti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 74/2000, adatti a configurare la rilevanza penale per dichiarazione infedele.

Tale impostazione, con altre parole, si basa sulla presunzione che le attività estere non dichiarate sul quadro RW rappresentino redditi non dichiarati prodotti all’estero.

La Corte rigetta questa impostazione, ricordando che le normativa sul monitoraggio fiscale “non prevede un apparato sanzionatorio penale in caso di violazione dell’obbligo dichiarativo”, ma solo sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata dichiarazione e\o per il mancato versamento delle imposte collegate (IVIE e IVAFE).

Entrando più nello specifico della presunzione di equivalenza tra attività estera non dichiarata e reddito estero non dichiarato, che permetterebbe il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge per la configurazione penale della dichiarazione infedele, la corte di Cassazione puntualizza che “la somma di denaro detenuta da un contribuente italiano su un conto corrente di una banca estera (così come uno strumento finanziario o un bene immobile) non è considerata, di per sé sola, parte del reddito imponibile del contribuente italiano, restando tassabili in Italia alle condizioni prescritte dalla legge, esclusivamente le rendite - come gli interessi conseguiti da un investimento finanziario o le rendite immobiliari - che il bene detenuto all'estero dovesse eventualmente produrre; rendite che, peraltro, vanno dichiarate in quadri della dichiarazione dei redditi diversi dal quadro RW”.

In definitiva, quindi, l’omissione del quadro RW in nessun modo può assumere rilevanza penale, dato che la normativa di riferimento, contenuta nel Decreto Legge 167/1990, come convertito dalla Legge 227/1990, all’articolo 5 per la fattispecie prevede esclusivamente sanzioni amministrative di tipo pecuniario, anche risolvibili in misura ridotta in caso di ravvedimento con versamento spontaneo (sull’argomento può essere utile leggere l’articolo Quadro RW: l’omessa compilazione è sanabile oltre i 90gg).


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