E' stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adeibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata dall'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Il ministero della salute ha individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni che danno diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.