La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.
Di seguito i dettagli su quest'ultima misura.
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1) Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi
L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.
Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:
- Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
- Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).
Entità dell’esonero contributivo
- 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
- 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
- 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.
Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.
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2) Tabella sgravio contributivo 2026-2030
| Periodo | Percentuale esonero contributi | Limite massimo annuo | Note |
|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | 100% | € 8.000 | Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. |
| 2028 - 2029 | 50% | € 4.000 | Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile. |
| 2030 | 20% | € 1.600 | Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore. |
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