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ONLUS: TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SOCIALE ANCHE SE NON ANCORA ETS

Onlus: tenute a redigere il bilancio sociale anche se non ancora ETS

Anche le onlus in base ai requisiti dimensionali previsti dalla norma redigono il bilancio sociale come strumento di trasparenza, rendicontazione e informazione

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Con Nota n 11029 del 3 agosto il Ministero del lavoro fornisce un chiarimento sulle Onlus e in particolare, specifica che occorre l'approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus pur se non ancora trasformate in ETS.

La Nota, in contrasto con la soluzione interpretativa proposta dall'ente istante, chiarisce innanzitutto che la disciplina degli ETS è volta a “prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale” (art. 3, comma 1 lett. a) nonché a “disciplinare gli obblighi di ... rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche” (art. 4, comma 1 lett. g). 

Tale previsione, con riguardo al bilancio sociale, spiega il ministero, trova una prima attuazione nell’art. 14 comma 1 del Codice degli ets che, senza distinguere tra le varie tipologie di enti, pone tale onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale; fanno eccezione le imprese sociali per le quali le corrispondenti disposizioni speciali recate dal d.lgs. 112/2017 non prevedono esenzioni in capo agli enti di minori dimensioni. 

Pertanto, indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, se un ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta, laddove raggiunga le soglie dimensionali di legge. 

Come chiarito nel par. 1 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, “il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega”. 

Con riguardo al profilo soggettivo degli enti del Terzo settore e all’inclusione a pieno titolo delle Onlus tra essi, l’art. 101 del Codice, al comma 3, prevede che “Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”

Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: “si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale”. 

L'iscrizione, che riguarda quindi anche le Onlus, consente agli enti iscritti nei citati registri di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica ma anche delle ulteriori previsioni già vigenti contenute nel Codice 

La nota conclude chiarendo che non sia particolarmente rilevante che il d.lgs. 460/1997 nulla preveda in materia di bilancio sociale, essendo pacifico che tale modalità di rendicontazione sociale costituisce come già rappresentato un’innovazione propria della riforma e tenendo presente le caratteristiche del suddetto decreto legislativo di natura eminentemente fiscale.

Allegato

Nota n 11029 del 3 agosto Ministero lavoro

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