×
HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

RIMBORSO SPESE PC, TABLET E LAPTOP PER DAD NON IMPONIBILE PER IL DIPENDENTE

Rimborso spese pc, tablet e laptop per DAD non imponibile per il dipendente

Il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la DAD non concorre a reddito dipendente se scuola o università certificano che le lezioni si svolgono a distanza.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 37/E del 27 maggio intitolata "Redditi di lavoro dipendente - Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione - Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD - Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir " le Entrate chiariscono che:

  • il pc,
  • il laptop 
  • e il tablet

si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. "classe virtuale" e la relazione tra docenti e discenti e costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la "didattica a distanza" il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. In tali circostanze, come specificato sinteticamente anche nel comunicato stampa delle Entrate del 28 maggio, il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o della università che dichiari lo svolgimento della DAD.  

Sono fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.

In particolare, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir. 

Nello specifico l'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100», ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione semprechè il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD. 

Ad analoghe conclusioni si perviene nell'ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione ossia i voucher.

L'interpello è stato posto da una società che nell'ambito di un Piano welfare aziendale ha intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l'acquisto di pc, tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della "didattica a distanza" ai loro familiari.

Con l'istanza di interpello la società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito welfare utilizzato e chiede se sul valore di tale credito sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.

L'agenzia specifica che la non concorrenza del rimborso spese per l'acquisto degli strumenti atti a garantire la classe virutale spetta solo con certificazione da parte della scuola o della università attestante lo svolgimento delle lezioni in DAD.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025 DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2025: NOVITÀ LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 11/02/2026 ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

Credito ZES: condizioni di spettanza per gli agricoltori in contabilità semlificata e reddito su base catastale

ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

Credito ZES: condizioni di spettanza per gli agricoltori in contabilità semlificata e reddito su base catastale

Bonus Zes Unica. Arrivano dall’INPS indicazioni operative e istruzioni contabili

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto novità con il ritorno dell'"iper ammortamento". In arrivo le regole attuative la Nuova Transizione 5.0. I motivi dei ritardi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.