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TRIANGOLAZIONI ALL’ESPORTAZIONE: REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA

Triangolazioni all’esportazione: requisiti per la non imponibilità IVA

La non imponibilità IVA dettata dall'articolo 8, comma 1, lett. a) trova applicazione, a determinate condizioni, anche per le esportazioni triangolari

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L’art. 8, primo comma, lettera a), del DPR 633/1972 prevede la non imponibilità ai fini IVA delle esportazioni dirette, ossia delle "cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi".

Tra le esportazioni "dirette" ex art. 8, primo comma, lettera a) vanno ricomprese anche le c.d. operazioni triangolari extracomunitarie. Con tale espressione si intende fare riferimento a quelle tipologie di triangolazioni caratterizzate dall'intervento di un soggetto (cd. promotore) che si pone da un lato quale acquirente del primo cedente nazionale e dall'altro quale cedente nei confronti del cessionario extracomunitario, destinatario finale dei beni.

In tal caso, la non imponibilità IVA dell'operazione tra il promotore ed il soggetto extracomunitario è estesa anche alla cessione antecedente.

In estrema sintesi, le due cessioni sono non imponibili IVA se entrambe rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. i beni vengano trasportati o spediti fuori dal territorio della Unione Europea
  2. il trasporto o la spedizione dei beni all'estero devono essere a cura (o a nome) del primo cedente, anche se per incarico del proprio cessionario, ossia il promotore della triangolazione
  3. il promotore della triangolazione ed il cessionario extracomunitario non acquisiscono la disponibilità dei beni all'interno del territorio nazionale

Si ricorda che secondo il dettato normativo comunitario, l'esportazione di un bene si perfeziona e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione.

Con la risposta n. 580 del 10 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha recentemente trattato l’operazione sopra descritta, con particolare riferimento ad una triangolazione all’esportazione promossa da un soggetto IT (istante) che acquista dei beni da un fornitore UE identificato ai fini IVA in Italia (IT2), destinati ad un cliente finale extra-UE (cliente dell’istante IT).

Nell’interpello la società istante pone distinti quesiti tra cui, in particolare, la corretta applicazione della non imponibilità IVA alle due cessioni (da IT2 a IT e da quest’ultimo al cliente finale extra-UE).

Secondo l’Agenzia delle entrate la complessiva operazione descritta rientra nelle disposizioni dell'art. 8, comma primo, lett. a) del DPR n. 633/1972 e, pertanto, verificati i requisiti sopra richiamati, le cessioni effettuate dai 2 soggetti passivi IVA italiani (IT e IT2) possono beneficiare della non imponibilità IVA.

Per quanto riguarda la prova dell’esportazione, la non imponibilità dell'operazione di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) del DPR n. 633/1972 è legata alla circostanza che il trasporto dei beni fuori dall'UE sia curato direttamente dal cedente, indipendentemente da chi curi l'operazione ai fini doganali; in altri termini, l’operazione potrà essere non imponibile IVA indipendentemente dalla circostanza che la bolletta di esportazione sia intestata alla società istante (promotore della triangolazione). La regolare uscita della merce potrà essere accertata da quest’ultimo consultando un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia, mediante la digitazione del codice dell'operazione ovvero del Movement reference number (MRN).

Allegato

Risposta a interpello n 580 del 10 dicembre 2021

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

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