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DICHIARATIVI 2021: LE DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI DA COVID 19 PER LE IMPRESE

Dichiarativi 2021: le deduzione delle erogazioni liberali da covid 19 per le imprese

Le erogazioni liberali per il covid 19 sono deducibili dal reddito d'impresa. Vediamo a chi spetta la deduzione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto “Cura Italia” D.L. n. 18 del 2020 ha introdotto con l'art. 66, disposizioni agevolative “rafforzate” per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da:

  • persone fisiche e enti non commerciali
  • imprenditori.

In prossimità delle Dichiarazioni fiscali 2021 anno d'imposta 2020 ricordiamo che per i soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
  • effettuate nell’anno 2020, 
  • sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

Ciò si desume dal richiamo espresso all’art. 27 della L. 133/99, riguardante le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari. Le erogazioni devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e devono essere effettuate in favore: 

  • dello Stato;
  • delle Regioni;
  • degli enti locali territoriali (es. Comuni, Province, Città metropolitane, ecc.); 
  • gli enti o istituzioni pubbliche (es. aziende ospedaliere universitarie, ASL, la Protezione Civile);
  • di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

Tali soggetti beneficiari sono elencati dal comma 1 dell'art 66, che benchè riferito alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche, si presume anche applicabile alle imprese al fine di poter beneficiare della detrazione dall’IRPEF o dall’IRES. La Relazione Illustrativa al decreto stabilisce peraltro che il comma 2 persegue le stesse finalità previste al comma 1 

Beneficiano della deduzione dal reddito di impresa i seguenti soggetti:

  • Imprenditori individuali 
  • Società di persone (snc e sas)
  • Società di capitali (spa, sapa e srl) 
  • Enti commerciali ad essi equiparati 
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

L’art. 66, comma 3 del D.L. n. 18/2020, contiene le regole per valorizzare le erogazioni effettuate in natura, specificando che si deve aver riguardo agl articoli 3 e 4 D.M. 28.11.2019 (in cui sono contenute le disposizioni per le erogazioni in favore degli enti del Terzo settore).

La valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione (se l'erogazione è effettuata da persona fisica) o della deduzione (se l'erogazione è effettuata da imprenditore) è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. 

Nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, invece, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni.

Se l’erogazione ha per oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni merce”) di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR l’erogazione è valorizzata come il minore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR. 

Tale criterio si applica anche nel caso in cui l’erogazione abbia come oggetto materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR). 

Ad esclusione delle ipotesi di donazione di beni strumentali e merce, l’art. 3, comma 4 del D.M. 28.11.2019, stabilisce che il donatore debba acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene, qualora: 

  • Il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 Euro 
  • Per la natura dei beni, non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi

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