Viene rinviato di un anno l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile.
Per il 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 dovrà essere effettuata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre:
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U. del 06.02.2021 n. 31, che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria.
Rimane invece confermata la data di scadenza dell'8 febbraio 2021, quale termine finale per l'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2020, termine precedentemente prorogato dal Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765, con il quale è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato, i quali avranno tempo:
Sempre con il decreto del 29.01.2021, con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, viene fornito un importante chiarimento, ovvero per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:
Salvo ulteriori modifiche, a seguito di queste ultime novità, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.
per le spese sostenute nel 2020 | Trasmissione entro 8 febbraio 2021 (il termine originario era il 31 gennaio 2021) |
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 | Trasmissione
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per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 | Trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale |
Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.
Vediamo chi sono i soggetti tenuti all'obbligo di invio. I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:
A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:
GBsoftware ha realizzato il "Software per l'invio dei dati sanitari" che consente di effettuare l'invio telematico al SISTEMATS dei dati relativi alle Spese Sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente, da parte dei soggetti obbligati (medici, infermieri, psicologi ecc.).
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