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ESONERO PRIMA RATA IMU PER ALTRI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO

1 minuto, Redazione , 07/07/2020

Esonero prima rata IMU per altri immobili del settore turistico

Esteso l’esonero della prima rata IMU per altri immobili del settore turismo e in particolare per gli immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art 177 del Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020 ora in sede di conversione ha previsto durante l’esame in V Commissione l’abolizione della prima rata IMU anche per gli immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni

Ricordiamo quanto già previsto dalla prima versione dell’art 177 del Decreto Rilancio.

È stata soppressa la prima rata IMU 2020, tanto la quota Stato quanto la quota Comune dell’imposta municipale propria, per i possessori di immobili adibiti a:

  • stabilimenti balneari marittimi
  • lacuali e fluviali
  • stabilimenti termali
  • nonché gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 cioè:
  • agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù,
  • alberghi e pensioni con fine di lucro,
  • colonie marine e montane,
  • affittacamere per brevi soggiorni
  • case e appartamenti per vacanze
  • bed and breakfast
  • residence e campeggi

a condizione però che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione.

  • e in aggiunta immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni

Si ricordi che i commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio 2020 hanno modificato l’assetto di tassazione immobiliare locale accorpando IMU e TASI facendo confluire tutta la normativa in un unico testo di riferimento.

 Tra le principali novità introdotte vi è l’aliquota di base fissata allo 0,86 per cento e manovrabile dai comuni, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa, arte e professione per gli immobili strumentali in particolare il comma 773 prevede che la deduzione si applichi nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 e l’intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS con effetto a decorrere dal 2022.

Per i dettagli si legga l’articolo “IMU-TASI 2020: ecco cosa cambia nella Legge di bilancio 2020”

Per sapere invece come procedere con il calcolo dell’imposta ed il relativo pagamento si legga la utile guida contenuta nello speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento”

Per le risorse necessarie a coprire l’abolizione della rata di acconto IMU 2020 per le imprese su elencate, lo stesso art.177 del decreto ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione iniziale di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 che passa dopo le modifiche nel corso dell’esame in V Commissione ad un totale di 77 milioni

Ti consigliamo l'e-book IMU 2020 (eBook)  aggiornato con il Decreto Rilancio 2020

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