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PENSIONE INABILITÀ PER AMIANTO: DOMANDE ENTRO IL 31.3.2020

1 minuto, Redazione , 19/02/2020

Pensione inabilità per amianto: domande entro il 31.3.2020

Anticipato il termine per le domande di pensione di inabilità da amianto: nel decreto ministeriale i requisiti e l'incumulabilità con altri benefici

Ascolta la versione audio dell'articolo

​Il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2019, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, specifica i criteri e i requisiti di concessione della pensione di inabilità per i lavoratori  che hanno contratto malattie professionali collegate all'amianto (patologie asbesto-correlate)

In particolare, ai fini dell’accesso alla prestazione sono richiesti:

  • un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e
  • il riconoscimento da parte dell’INAIL della patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Per quanto riguarda le domande di accesso al beneficio,  a decorrere dal 1° gennaio 2020, esse "devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno", diversamente da quanto previsto nel  2019, quando la domanda poteva essere presentata entro il 31 dicembre. Si attende in merito una circolare con le istruzioni per la presentazione  che dovrebbe essere emanata congiuntamente a breve da parte di INPS  e INAIL .

Le risorse stanziate dalla legge ammontano a  7,7 milioni di euro per l'anno 2019,  13,1 milioni di euro per l’anno 2020,  12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, 11,1 milioni di euro per l'anno 2024,  10 milioni di euro per l'anno 2025,  9,2 milioni di euro per l'anno 2026,  8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e  7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, per cui l’INPS è incaricata del  monitoraggio delle domande di accesso che saranno accolte fino al raggiungimento dei limiti.

Il decreto ricorda che la pensione di inabilità :
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante,
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
 

Allegato

ML DM 16122019 pensione amianto

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