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LAVORO INTERINALE: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO

1 minuto, Redazione , 15/01/2020

Lavoro interinale: comunicazione entro il 31 gennaio

Promemoria per la comunicazione obbligatoria annuale dei lavoratori con contratto di somministrazione da parte delle aziende utilizzatrici ai rappresentanti sindacali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro il 31 gennaio 2020, le Aziende che, nel corso dell’anno 2019 hanno  impiegato lavoratori con  contratti di somministrazione, tramite agenzie di lavoro interinale, devono inviare una comunicazione riassuntiva alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ove validamente costituite o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali delle rispettive categorie.

La comunicazione  deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e deve obbligatoriamente contenere:

• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio alle OO.SS. potrà avvenire tramite:
• fax;
• raccomandata consegnata a mano, avendo cura di farsi firmare copia per ricevuta;
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (PEC).  

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.

Va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere obbligatoriamente registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
 

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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