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CONGUAGLI UNIEMENS 2019 LE ISTRUZIONI INPS

2 minuti, Redazione , 30/12/2019

Conguagli Uniemens 2019 le istruzioni INPS

Le indicazioni sulle modalità delle operazioni di conguaglio, relative al 2019 dell'imponibile retributivo - Circolare INPS 160 2019

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Con la circolare 160  del 27.12.2019 l'INPS ha fornito le indicazioni  sulle modalità  delle operazioni di conguaglio, relative al 2019,  per i datori di lavoro privati non agricoli , che utilizzano il flusso Uniemens, con particolare riguardo a :

  • elementi variabili della retribuzione, 
  • massimale contributivo e pensionabile, 
  • contributo aggiuntivo IVS 1%
  • conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta ;
  • auto aziendali ad uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • gestione delle operazioni societarie.

 Si ricorda in primo luogo che il termine ultimo  per l’effettuazione del conguaglio  è il 16 febbraio 2019 (denuncia di competena gennaio 2020)  ma le operazionii possono essere effettuate anche con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” (scadenza di pagamento 16.1.2020.

Inoltre  i conguagli  riguardanti il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno essere inseriti anche nella denuncia di “febbraio 2020” (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza  oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.

Anche per  alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2020”.

Gli elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993) dei quali è possibile tenere conto nel  mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, sono i seguenti:

compensi per lavoro straordinario;

  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore)
  • indennità di cassa,
  •  prestiti ai dipendenti
  •  congedi parentali in genere
  • ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga.


Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens

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