HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO INTERMITTENTE SCONTRO CASSAZIONE - MINISTERO

3 minuti, Redazione , 22/11/2019

Lavoro intermittente scontro Cassazione - Ministero

Posizioni diverse per Cassazione e Ministero sulla possibilità dei ccnl di vietare l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con sentenza del 13 novembre 2019, n. 29423, la Corte di Cassazione ha dato torto a un lavoratore che chiedeva fosse dichiarato  illegittimo il contratto di lavoro intermittente stipulato con il datore di lavoro   in quanto il contratto applicato lo vietava espressamente. Il ricorso si basava  sulla  nota n. 18194/2016 del Ministero del lavoro, in cui si affermava che la contrattazione collettiva poteva vietare o consentire l'utilizzo di questo contratto.

La Cassazione afferma invece che  nella legge vigente  (d.lgs. 81 2015 che ha abrogato tutta la normativa precedente: D.L. 112/2008  modificato dalla L. 92/2012 e dal D.L. 76/2013) non si evince l'affidamento esclusivo alle  parti sociali  della possibilità di ricorso al lavoro intermittente, ma solo  la possibilità di elencarne  i casi di utilizzo .

Si ricorda che il  lavoro intermittente  è il  contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa    su chiamata estemporanea  nei limiti previsti  .per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; è riservato ai soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni si devono comunque concludere entro il compimento del 25° anno), oppure, di età superiore a 55 anni.

Come detto, la normativa, fin dalla sua istituzione  demanda  alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali era consentita la stipula . ma in caso di assenza di previsioni dei CCNL,  fa ancora testo il  D.M. 23 ottobre 2004, non piu aggiornato che a sua volta fa riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923, come confermato dall’interpello n. 10/2016.  Tale previsione di un potere di intervento  con decreto ministeriale, denota  secondo la Cassazione in termini inequivoci la volontà del legislatore di garantire l’operatività dell’istituto, a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive;

Nel ricorso in questione si faceva riferimento alla  nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 in cui la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo alla richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, evidenziava  la "illeceità dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale qualora sia espressamente vietato, dalle parti sociali, nella contrattazione collettiva di categoria, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015".

D'altra parte lo stesso Ministero nell'Interpello n. 10/2016 in risposta ad un quesito di Federalberghi affermava che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il  Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Poco chiara quindi ancora una volta la posizione ministeriale che non aggiornando la normativa attuativa costringe la  Cassazione a fare  riferimento a quanto previsto  dal regio decreto del 1923. 

Viene anche osservato dagli esperti che  la posizione della Cassazione  sul divieto per i CCNL di vietare alcune forme di contratto potrebbe essere  ampliato con applicazione ad altre modalità di rapporto di lavoro. Si attendono quindi chiarimenti interpretativi univoci    e, contemporaneamente il consolidamento di questo orientamento giurisprudenziale. 

Puo interessarti la pratica Guida "Contratto di lavoro intermittente o a chiamata regole ed esempi busta paga" (PDF 17 pagine) 

Allegato

Cassazione 29423 -2019 lavoro intermittente

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2023 · 26/04/2024 Esonero contributivo IVS 2024: precisazioni per POS-AGRI

Tutte le istruzioni INPS sull'applicazione del taglio del cuneo contributivo del 6/7/% nelle buste paga dei dipendenti. Nuove precisazioni per l'agricoltura

Esonero contributivo IVS  2024: precisazioni per POS-AGRI

Tutte le istruzioni INPS sull'applicazione del taglio del cuneo contributivo del 6/7/% nelle buste paga dei dipendenti. Nuove precisazioni per l'agricoltura

Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso

Precisazione INPS ai propri uffici sul pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito ai cittadini extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l'errore del dipendente

Invio di materiale pubblicitario non richiesto: la Corte UE chiarisce responsabilità e diritto al risarcimento per violazione del Regolamento sulla privacy

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.