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ESTEROMETRO 2019: STESSO TRACCIATO DELLO SPESOMETRO

2 minuti, Redazione , 27/02/2019

Esterometro 2019: stesso tracciato dello spesometro

Comunicazione operazione trasfrontaliere: per le Entrate è possibile usare lo stesso tracciato dello spesometro.

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Nel portale Fatture e Corrispettivi è presente un servizio gratuito web per predisporre e inviare la "comunicazione dati fattura". Con tale servizio, accessibile dal portale selezionando "Dati fatture e Comunicazioni IVA" e quindi il link "Dati delle fatture", è possibile effettuare anche la "comunicazione dei dati fattura transfrontaliere" (le regole e i tracciati sono compatibili).

E' quindi possibile utilizzare le funzionalitè del servizio (eventuale Accreditamento, Generazione, eventuale Aggiornamento e Trasmissione). Con i tracciati dello spesometro (valido per le operazioni 2017 e 2018) già si inviavano anche i dati delle fatture da e verso l’estero (con puntualizzazione di quelle intracomunitarie per gli acquisti) e, quindi, è possibile usare gli stessi tracciati e gli stessi servizi offerti dall’Agenzia per predisporre e trasmettere la nuova comunicazione denominata "esterometro".

Passata in sordina, questa FAQ delle Entrate di venerdì 22 febbraio, che annuncia la possibilità di usare anche ai fini dell'esterometro i tracciati previsti per lo spesometro. Quindi in teoria, data questa lettura, dovrebbe essere possibile inviare la comunicazione dei dati delle operazioni trasfontaliere di gennaio 2019. L'attenzione su questo tema è massima, in quanto nonostante l'annuncio ufficiale di proroga della scadenza del 28 febbraio ad oggi ancora non è stato pubblicato il DPCM ufficiale. 

I problemi non mancano, in quanto a tale servizio non è possibile accedere come intermediario delegato ma solo come accesso diretto.

Si ricorda che a partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Per approfondimenti su questo nuovo adempimento ti segnaliamo l'eBook Esterometro 2019

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