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INDENNITÀ CESSAZIONE AGENZIA: COME SI VALUTA L'EQUITÀ?

2 minuti, Redazione , 28/11/2018

Indennità cessazione agenzia: come si valuta l'equità?

Ordinanza Cassazione n. 25740 -2018: l'attribuzione dell'indennità per cessazione del rapporto di Agenzia va valutata in rapporto alla permanenza dei vantaggi per l'azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cassazione torna sul calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto  di agenzia nella ordinanza n. 25740  del 15 ottobre 2018  riaffermando il principio per cui il giudice di merito è chiamato a verificare se l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri dettati dalla  contrattazione collettiva, possa considerarsi "equa", nel senso di compensativa anche del particolare merito dell'agente  sui vantaggi che permangono all'azienda dopo la cessazione del rapporto. 

La pronuncia  aveva ad oggetto la richiesta di pagamento dell’indennità in caso di cessazione del rapporto, relativamente allo svolgimento di un incarico di promozione e collocamento di prodotti finanziari e anche per lo svolgimento dell'attività di manager di un team di agenti.
Sia in primo che in secondo grado i Giudici avevano respinto la domanda di parte  perche   l’agente non aveva dimostrato che, pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, la preponente aveva continuato a lucrare un vantaggio economico, sulla “scia” dell’attività da lui svolta in precedenza.
La Corte di appello ha inoltre stabilito che in relazione allo svolgimento dell’attività di team manager non  si puo ritenere legittima l’indennità regolamentata dall’art. 1751 c.c.
A seguito della pronuncia del Giudice del gravame il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione 
La Corte ha rigettato il ricorso affermando che la Corte di appello, nell'interpretare l'art. 1751 cod. civ., ha ritenuto evidente che il legislatore ha subordinato l'attribuzione dell'indennità "non solo all'incremento della clientela o, in alternativa, allo sviluppo sensibile degli affari con i clienti già esistenti ma piuttosto al fatto he questi tragga ancora sostanziali vantaggi da quei rapporti che, dunque, debbono permanere, per un arco ragionevole di tempo"; ha quindi precisato, anche con il richiamo a precedenti di legittimità (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 23996/2008), come "una volta acquisiti questi elementi" si pone  altresì il quesito se la fruizione dell'indennità sia equa" (cfr. sentenza, p. 3, primo capoverso): e cioè ha dato una lettura cumulativa (e non alternativa) dei requisiti 

Secondo gli Ermellini inoltre  la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1751 cod. civ., escludendo dall'ambito di applicabilità della norma l'attività di reclutamento e coordinamento degli agenti.

La cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 1751 c.c., comma 6, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4 si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive".

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