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CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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ATTIVITÀ OCCASIONALE DI SGOMBERO NEVE SOGGETTA A IRAP

1 minuto, Redazione , 17/12/2018

Attività occasionale di sgombero neve soggetta a Irap

L'attività occasionale di sgombero neve connessa all’agricoltura ed attività di agriturismo, è soggetta all'applicazione dell'IRAP. A dirlo le Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questi giorni di nevicate torna utile soffermarsi su una recente risposta delle Entrate in merito al trattamento fiscale per gli agricoltori che occasionalmente sgomberano la neve. In particolare, l'attività di sgombero neve esercitata principalmente mediante l’utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola costituente l’attività principale, è soggetta all'IRAP in quanto qualificabile come attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR.

E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la recente Risposta del 4 ottobre 2018 n. 23, precisando che l’articolo 2135 comma 3 del codice civile riconduce alle attività agricole per connessione le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

La determinazione del reddito prodotto da tali attività avviene in base alle statuizioni contenute nell’articolo 56-bis comma 3 del TUIR, disciplinante il regime delle altre attività agricole produttrici di reddito d’impresa, ai sensi del quale “Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti in tali attività, il coefficiente di redditività del 25%”.

Con circolare 18 maggio 2016, n. 20/E (Cap. IV par. 1) era stato chiarito che, pur dopo le modifiche apportate alla disciplina IRAP dal comma 70 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, resta ferma l'applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR.

Detto ciò, l’attività di sgombero neve esercitata principalmente mediante l’utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, è qualificabile come attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR, e come tale soggetta ad IRAP.

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Allegato

Risposta Istanza interpello del 04.10.2018 n. 23

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGRICOLTURA E PESCA 2025 AGRICOLTURA E PESCA 2025 DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP DIFENDERSI DALL'IRAP: COME CHIEDERE IL RIMBORSO IRAP

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Commenti

infissi serramenti tortona - 10/10/2018

Ma sono queste i punti della IRAP : Impresa commerciale; Produttore agricolo; Ente non commerciale e/o Ente pubblico, Banche e/o Assicurazioni "Con circolare 18 maggio 2016, n. 20/E (Cap. IV par. 1) era stato chiarito che, pur dopo le modifiche apportate alla disciplina IRAP dal comma 70 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, resta ferma l'applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR."

galdiemma - 09/10/2018

Grazie per le comunicazioni, non lo sapevo per quando riguarda ["La determinazione del reddito prodotto da tali attività avviene in base alle statuizioni contenute nell’articolo 56-bis comma 3 del TUIR, disciplinante il regime delle altre attività agricole produttrici di reddito d’impresa, ai sensi del quale “Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti infissi serramenti tortona, conseguiti in tali attività, il coefficiente di redditività del 25%”."]

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