×

E Book

Legge di Bilancio 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Polizze catastrofali | eBook

17,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

SICUREZZA FERROVIARIA E VIGILANZA DEL MACCHINISTA: NUOVO INTERPELLO

2 minuti, Redazione , 28/09/2018

Sicurezza ferroviaria e vigilanza del macchinista: nuovo interpello

Interpello n.6/2918 della Commissione sicurezza obbligo per l'azienda di valutare l'impatto dei dispositivi di controllo sulla salute dei macchinisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

 La Commissione Interpelli del lavoro  ha fornito una nuova risposta in merito al problema della vigilanza del macchinista nel trasporto ferroviario nell'Interpello n. 6 2018 .

Il problema veniva sollevato da un sindacato di base, la CUB trasporti che chiedeva  il parere in merito all idoneità ed efficacia di uno strumento che per verificare l'attenzione e la vigilanza del macchinista richiede di azionare  manualmente dei dispositivi  con modalità ripetitiva e frequente . In particolare la Cub Trasporti chiedeva di conoscere il parere della Commissione Interpelli sul fatto che l' obbligo  di controllo in capo al datore  di lavoro  possa "ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano e in particolare  con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o (se) tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».

La risposta  della  Commissione  riprende in gran parte un risposta già fornita nell'interpello precedente ribadendo che,    fermo restando l'obbligo di adozione di strumenti per il controllo dell’attività del ‘macchinista’  sulla base di norme nazionali ed europee, “l’assenso  sulla conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni”.

La Commissione rinvia al parere già fornito nell’ Interpello n. 5/2018 del 14 giugno scorso. in particolare sottolineajndo  che  sui particolari dispositivi , anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro è tenuto a valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo’.

L'interpello si conclude affermando la necessita di  "rispetto  dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.

In sintesi , con riferimento al caso specifico si  ribadisce che sia l’assenso di conformità, da parte degli enti preposti , sia l’omologazione tecnica dei dispositivi per il “monitoraggio della vigilanza” agli standard europei e nazionali, non sollevano le aziende,  dall’obbligo di valutarne l’impatto sulla  salute dei lavoratori in senso piu ampio.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 29/12/2025 Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio  2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2026

Piattaforma sospesa per manutenzione: modello SR 85 con termini di invio prorogati per le dichiarazioni di attività svolta all'estero

Assegno unico 2026:  il calendario ufficiale dei pagamenti

Pagamenti AUU 2026: date, regole e indicazioni operative per datori e consulenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.