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VENDITA DI BENI E SERVIZI ACCESSORI: L'IVA SEGUE L'ATTIVITÀ PRINCIPALE

1 minuto, Redazione , 03/08/2018

Vendita di beni e servizi accessori: l'Iva segue l'attività principale

Ai fini Iva, il trattamento fiscale previsto per la vendita di servizi accessori segue quello applicato all'attività principale, questo il principio enunciato dalla Cassazione con Ordinanza 20234/2018

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Se a fronte di un compenso determinato unitariamente, un soggetto italiano si impegna sia a vendere i prodotti di una impresa Ue, sia a offrire servizi tecnici e amministrativi accessori costituenti il mezzo per la migliore fruizione dei prodotti commercializzati, ai fini Iva si configura un’unica operazione economica, con la conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale previsto per l’attività principale, nel caso di specie in regime di esenzione.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 31 luglio 2018 n. 20234: in tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano (nella specie, una società operante nel ramo informatico) si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE offrendo, altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale un'unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi.

Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA di cui all'art. 40, comma 8, del di. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427 (nel testo applicabile ratione temporis), sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.

I cd. servizi amministrativi e i cd. servizi tecnici possono, dunque, rientrare nel concetto di servizi accessori, essendo unico l'obiettivo economico che si sono prefissati i contraenti ed unico essendo anche l'interesse dei destinatari della prestazione di hardware e software, che non provvederebbero all'acquisto di tale tipologia di prodotti se non fossero stati corredati da tutta una serie di servizi accessori.

Allegato

Cassazione Sentenza del 31 luglio 2018 n. 20234

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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