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PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI: DAL 1° LUGLIO IN VIGORE LE NUOVE NORME

3 minuti, Redazione , 28/06/2018

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori dell'era digitale

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Sulla Gazzetta ufficiale 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, approvato recentemente nel Consiglio dei Ministri n. 84/2018. Le principali novità del decreto di recepimento della Direttiva europea 2015/2302, riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico in quanto viene eliminato il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, ricomprendendo anche:

  • i contratti on-line,
  • i pacchetti “su misura”
  • c.d. pacchetti “dinamici”.

In base a quanto previsto nel decreto, sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano

  • acquistati presso un unico punto vendita,
  • offerti ad un prezzo forfettario
  • pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga
  • combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Per tali pacchetti sono riconosciuti, rispetto all’attuale disciplina, maggiori diritti ai viaggiatori in caso di recesso. In presenza di pacchetti turistici, inoltre l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.

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