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FATTORINI: SI TRATTA DI LAVORO AUTONOMO CO.CO.CO.

2 minuti, Redazione , 10/05/2018

Fattorini: si tratta di lavoro autonomo CO.CO.CO.

Le motivazioni del tribunale di Torino che ha giudicato la consegna di pasti a domicilio dei cd. "riders" come lavoro autonomo di collaborazione, privo dei requisiti della subordinazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Circa un mese fa il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso di sei fattorini della società  Foodora di consegna di pasti a domicilio. A causa delle  difficili condizioni di lavoro e dei compensi bassissimi c'erano state mobilitazioni  per cui la società aveva interrotto la collaborazione con i lavoratori , che si sono rivolti al giudice del lavoro.  Le prestazioni sono state descritte nel ricorso come rapporto di lavoro dipendente in quanto era richiesta la reperibilità e l'obbligo di seguire le indicazioni del committente. Inoltre  tramite  il braccialetto elettronico  per la geolocalizzazione ci sarebbero stati controllo e valutazioni costanti. 

Il giudice del lavoro ha dato loro torto e ha accolto invece le tesi dei  difensori di Foodora  sul fatto  che il rapporto di lavoro consentiva di scegliere se,   quando  e quanto lavorare,   senza garantire un’attività minima. Non c’era, quindi, il presupposto del rapporto dipendente, cioè il fatto di essere a disposizione del datore e l’obbligo di rendere la prestazione.

Per quanto riguarda la geolocalizzazione invece si specificava che l’unico controllo  è quello  «necessario allo svolgimento della prestazione, in quanto il rider non può svolgere la prestazione se non viene geolocalizzato e ciò anche nell’interesse del rider stesso perché, se si perde o si fa male, l’azienda sa dove si trova» inoltre tali dati non venivano registrati ma solo solo utilizzati per consentire la prestazione 

Nelle  motivazioni depositate ieri   il Tribunale ricorda  che  anche  i pony express degli anni 80,  nelle sentenze della giurisprudenza di merito e di Cassazione,  erano stati qualificati come lavoratori autonomi,   proprio per l'assenza di obbligo di risposta  alla chiamata  da parte  delle aziende di recapito .

llo stesso modo oggi per i "riders" il Tribunale di Torino rileva l'assenza di assoggettamento al potere direttivo (elemento qualificante della subordinazione) e

  • l'assenza di continuità del rapporto.
  • l'assenza di  sottoposizione al potere disciplinare:  infatti il fattorino non ha alcuna conseguenza se rifiuta la prestazione anche dopo aver dato la disponibilità in un certo orario 

Il tribunale  chiarisce  anche che  il potere direttivo esercitato verso il fattorino inserito in un certo turno di lavoro e che  riceva indicazioni  su come svolgere l'incarico non è una forma di subordinazione ma una forma  di coordinamento dettata dalla necessità di rispetto dei tempi di consegna, compatibile con la natura autonoma del rapporto e con le previsioni del  Dlgs 81/2015.

Riguardo la  domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla privacy per l'utilizzo del braccialetto elettronico,  il Tribunale  ha accertato l'adeguatezza dell'informativa ricevuta (e del consenso espresso) dai riders sul trattamento dei loro dati personali.

Leggi il commento sul tema con il testo integrale della sentenza:  "CO.CO.CO Fattorini Foodora collaborazione o subordinazione?"

Sulla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo leggi una diversa interpretazione della Cassazione in "Lavoro subordinato: irrilevante l'occasionalità"

 

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO

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