Circa un mese fa il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso di sei fattorini della società Foodora di consegna di pasti a domicilio. A causa delle difficili condizioni di lavoro e dei compensi bassissimi c'erano state mobilitazioni per cui la società aveva interrotto la collaborazione con i lavoratori , che si sono rivolti al giudice del lavoro. Le prestazioni sono state descritte nel ricorso come rapporto di lavoro dipendente in quanto era richiesta la reperibilità e l'obbligo di seguire le indicazioni del committente. Inoltre tramite il braccialetto elettronico per la geolocalizzazione ci sarebbero stati controllo e valutazioni costanti.
Il giudice del lavoro ha dato loro torto e ha accolto invece le tesi dei difensori di Foodora sul fatto che il rapporto di lavoro consentiva di scegliere se, quando e quanto lavorare, senza garantire un’attività minima. Non c’era, quindi, il presupposto del rapporto dipendente, cioè il fatto di essere a disposizione del datore e l’obbligo di rendere la prestazione.
Per quanto riguarda la geolocalizzazione invece si specificava che l’unico controllo è quello «necessario allo svolgimento della prestazione, in quanto il rider non può svolgere la prestazione se non viene geolocalizzato e ciò anche nell’interesse del rider stesso perché, se si perde o si fa male, l’azienda sa dove si trova» inoltre tali dati non venivano registrati ma solo solo utilizzati per consentire la prestazione
Nelle motivazioni depositate ieri il Tribunale ricorda che anche i pony express degli anni 80, nelle sentenze della giurisprudenza di merito e di Cassazione, erano stati qualificati come lavoratori autonomi, proprio per l'assenza di obbligo di risposta alla chiamata da parte delle aziende di recapito .
llo stesso modo oggi per i "riders" il Tribunale di Torino rileva l'assenza di assoggettamento al potere direttivo (elemento qualificante della subordinazione) e
- l'assenza di continuità del rapporto.
- l'assenza di sottoposizione al potere disciplinare: infatti il fattorino non ha alcuna conseguenza se rifiuta la prestazione anche dopo aver dato la disponibilità in un certo orario
Il tribunale chiarisce anche che il potere direttivo esercitato verso il fattorino inserito in un certo turno di lavoro e che riceva indicazioni su come svolgere l'incarico non è una forma di subordinazione ma una forma di coordinamento dettata dalla necessità di rispetto dei tempi di consegna, compatibile con la natura autonoma del rapporto e con le previsioni del Dlgs 81/2015.
Riguardo la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla privacy per l'utilizzo del braccialetto elettronico, il Tribunale ha accertato l'adeguatezza dell'informativa ricevuta (e del consenso espresso) dai riders sul trattamento dei loro dati personali.