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AUTOTRASPORTI: NO AL RIPOSO SETTIMANALE IN VEICOLO

2 minuti, Redazione , 08/05/2018

Autotrasporti: no al riposo settimanale in veicolo

Precisazioni del Ministero dell'interno per gli autotrasportatori :" il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo risulta come non goduto"

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell’Interno, ha emanato la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, con la quale , dispone che “il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa esser considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%). Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta“.

 La stretta è conseguente alla recente  sentenza della Corte Europea di Giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017. La sentenza ricorda tra l' altro  che "Secondo  l’articolo  4,  lettera  h),  del  medesimo  regolamento  il  «periodo  di  riposo  settimanale»  è definito come «periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo»  e,  inoltre,  tale  nozione  ricomprende  un   «periodo  di  riposo  settimanale  regolare»  e  un  «periodo di riposo settimanale ridotto». Nello specifico, il «periodo di riposo settimanale regolare» è definito  come  «ogni  tempo  di  riposo  di  almeno  45  ore»,  mentre  il  «periodo  di  riposo  settimanale  ridotto»  designa  «ogni  tempo  di  riposo  inferiore  a  45  ore,  che  può  essere  ridotto,  nel  rispetto  di  quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6 [del regolamento n. 561/2006], a una durata minima di 24 ore continuative».  L'interpretazione giruisprudenziale  ha pero specificato    che       l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento n. 561/2006 vieta  al  conducente  di  effettuare  i  periodi  di  riposo  settimanale  regolare  a  bordo  del  veicolo  è   manifestamente volta a conseguire gli obiettivi di tale regolamento, consistenti nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e della sicurezza stradale. 

      A tale proposito occorre inoltre osservare che, come sostenuto dalla Commissione nel suo parere  del  27  giugno  2005 ,  sebbene  la  progettazione  dei  veicoli  sia  considerevolmente migliorata nel corso dei 20 anni precedenti il suo parere, e la progettazione delle  cabine sia stata senz’altro ulteriormente sviluppata in questi ultimi anni, è pur vero che la cabina di  un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi dei periodi  di  riposo  giornaliero  e  dei  periodi  di  riposo  settimanali  ridotti.  I  conducenti  dovrebbero  avere  la  possibilità di trascorrere i loro periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che presenta condizioni  di alloggio idonee e adeguate. "

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