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REQUISITI PER APE SOCIALE ENTRO IL 31.12.2017: CHIARIMENTI DAI CDL

3 minuti, Redazione , 20/07/2017

Requisiti per Ape sociale entro il 31.12.2017: chiarimenti dai CDL

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce alcuni dubbi sui requisiti per la fruizione della indennità APE sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato in questi giorni un importante documento di chiarimenti sulla fruizione della indennità APE sociale  con risposte a specifici quesiti. Riportiamo  due  risposte concernenti i tempi di maturazione di alcuni requisiti  entro il 31  dicembre  2017e  momento per la domanda del beneficio. In allegato il documento completo di altre risposte  che si occupano in particolare di: 

  • obbligo di fruizione  NASPI prima dell'APE sociale, anche 
  • domanda contestuale di certificazione e di erogazione dell'Ape sociale
  • Esaurimento risorse 
  • APE sociale e assistenza a familiare disabile 

DOMANDA

Sono un lavoratore del settore privato, ho 32 anni di contribuzione, 64 anni compiuti a maggio  2017; sono stato licenziato nel 2015 e ho finito di godere della NASpI a giugno 2017. Posso presentare la domanda di certificazione sul sito INPS o devo attendere l’esaurimento del  trimestre di ‘carenza’ previsto dal DPCM per potere inviare la domanda (a questo punto rientrando nella seconda finestra di domande che si chiude a novembre 2017)?
RISPOSTA
La Circolare n. 100/2017 INPS ha chiarito che le domande di certificazione vanno inviate nell’anno in cui si  maturano tutti i requisiti richiesti dal DPCM n. 88/2017. In particolare al momento della domanda di  certificazione, per chi rientra nella categoria dei disoccupati (art. 2, c. 1 lett. a del DPCM 88/2017) dovranno  sussistere i seguenti requisiti:
• status di disoccupazione ex art. 19 D.lgs. 150/2015 con riscontro sulle liste dei CPI (nel caso di
lavoratori agricoli, sulla base delle comunicazioni Unilav);
• conclusione integrale della indennità di disoccupazione spettante.
Dunque potranno essere maturati, entro la fine dell’anno di richiesta, successivamente alla domanda di  certificazione INPS gli altri requisiti, nel caso di specie consistenti in:
• 63 anni di età;
• 30 anni di contribuzione presso le Gestioni INPS;
• il trimestre di carenza successivo alla conclusione della NASpI. Dovrà anche essere terminato
l’eventuale periodo di fruizione dell’ASDI.

DOMANDA
Quali sono gli altri requisiti che possono essere maturati anche dopo l’invio di richiesta di  certificazione a INPS dell’Ape Sociale?

RISPOSTA
Per tutti i lavoratori sono sempre valutati in via prospettica dall’Istituto (dunque maturabili anche dopo l’invio della richiesta di certificazione) il requisito anagrafico dei 63 anni di età; l’anzianità contributiva di 30 anni e dei 36 anni per  lavoratori ‘usurati’; l’assenza di qualunque indennità connessa allo status di disoccupazione e la cessazione
di qualsiasi attività lavorativa prima della decorrenza della indennità.  

Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)
• i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della  decorrenza della indennità;
• Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 2 c. 1 DPCM 88/2017)
• i 3 mesi di inoccupazione successivi alla indennità di disoccupazione spettante. Per chi richiede la Pensione Anticipata ‘Precoce’, la Circolare INPS 99/2017 ha chiarito i requisiti che  possono essere maturati anche dopo la richiesta di certificazione:
- il requisito di 41 anni di contribuzione accantonata in Gestioni INPS, Casse Professionali o Forme di  Sicurezza Sociale UE o di Stati Convenzionati; la cessazione dell’attività lavorativa.
Per i lavoratori disoccupati (lett. a art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 3 mesi di inoccupazione successivi alla  indennità di disoccupazione spettante.
Per i lavoratori ‘usurati’ (lett. d art. 3 c. 1 DPCM 87/2017) i 6 anni di svolgimento in via continuativa  dell’attività difficoltosa negli ultimi sette prima della decorrenza della indennità o in alternativa i 7 anni negli ultimi 10 o la metà della propria vita lavorativa in una delle condizioni di lavoro richieste  dall’art. 1 del D.lgs. 67/2011.

SCARICA IL DOCUMENTO "FAQ su APE social " della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

 

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