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EROGAZIONI LIBERALI: DETRAZIONE POSSIBILE ANCHE CON ATTIVITÀ INDIRETTA

2 minuti, Redazione , 15/05/2017

Erogazioni liberali: detrazione possibile anche con attività indiretta

Detrazione o deduzione possibile per le erogazioni liberali per la produzione nei settori dello spettacolo ad associazione che svolge l'attività anche indirettamente tramite altro ente

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E' possibile fruire della detrazione pari al 19% per le persone fisiche o della deducibilità nel caso di soggetti Ires, delle erogazioni liberali in denaro a favore di un'associazione che svolge attività nel settore dello spettacolo musicale sia in modo diretto che indiretto, in maniera indiretta trasferendo parte delle somme raccolte ad altro ente, che svolge attività musicale per mezzo di un'orchestra e che utilizza dette somme esclusivamente per l’attività legata al settore dello spettacolo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986, “le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato”, e, pertanto, sarà onere dell’associazione che attribuisce le erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo, verificarne l’effettivo utilizzo, da parte dell'altro ente.

Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate fornita con la Risoluzione del 12 maggio 2017 n. 59/E, dove l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione operante nel settore dello spettacolo, che mediante le erogazioni ricevute realizza la propria attività istituzionale sia in via diretta, per la produzione di spettacoli musicali, sia in via indiretta, tramite altro ente, che svolge attività musicale con la propria orchestra, utilizzando le somme ricevute secondo le indicazioni vincolanti dell’associazione stessa.

In pratica, l’Amministrazione conferma la volontà di valorizzare, ai fini dell’interpretazione e applicazione delle norme tributarie, la sostanza dell’attività svolta dagli interessati, rispetto alla forma con la quale la stessa viene attuata.

Il caso:

L’associazione X è un'associazione senza fini di lucro legalmente riconosciuta e, in base al proprio atto costitutivo, “opera per conseguire e promuovere la realizzazione delle finalità delle associazioni musicali operanti nei teatri … Per il raggiungimento dei suoi fini programma attività ed eventi culturali di vario tipo e si adopera per la raccolta di risorse finanziarie, beni e servizi”. L’associazione raccoglie fondi per mezzo di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti. Tali fondi vengono utilizzati in minima parte per remunerare i musicisti che esercitano lo spettacolo musicale organizzato dalla medesima associazione e per la parte restante, più consistente, sono erogati ad altro ente Y, che svolge attività musicale per mezzo di un'orchestra e che utilizza dette somme secondo le indicazioni vincolanti dell'istante.

In ogni caso le somme erogate sono utilizzate esclusivamente per l’attività di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986, legata al settore dello spettacolo (eventi musicali).

Si chiedeva appunto se le erogazioni liberali a favore dell’associazione stessa X (e in esse non si comprende la quota associativa, che come tale non è detraibile) danno diritto alla detrazione di cui dell’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986.

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Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12.05.2017 n. 59

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